Arrivano novità dalla Corte di Cassazione in merito alle normative antincendio da adottare nelle strutture per anziani.
In che modo si classifica questo tipo di stabile, come casa di riposo o come struttura sanitaria? E quali sono le regole da seguire per l’adeguamento alle regole antincendio?
Troviamo le risposte nella recente sentenza penale sez. 3 n. 6334 del 18 febbraio 2021. Vediamo quali sono le misure antincendio da seguire nelle strutture per anziani.
Advertisement - PubblicitàIl caso affrontato dalla Corte riguarda il mancato adeguamento alle misure antincendio di una struttura per anziani. Che, per questo motivo, era stata posta in sequestro preventivo.
Il legale del proprietario aveva presentato ricorso prendendo in causa la classificazione dell’immobile e la sua destinazione d’uso.
Secondo la parte accusata, la struttura rispettava pienamente le regole in merito all’adeguamento antincendio. In quanto, essendo utilizzata come casa di riposo e casa per vacanze sociali, doveva essere classificata come struttura alberghiera.
L’immobile difatti rispettava le norme antincendio obbligatorie per le strutture alberghiere. Ma in realtà, come stabilito dalla Corte, non poteva essere classificata come struttura ricettiva o alberghiera.
Il dubbio è sorto per via di un annuncio online, che pubblicizzava la struttura come casa di assistenza per anziani non sufficienti che necessitano di assistenza sanitaria. Gli accusati si sono dichiarati estranei all’annuncio. Hanno affermato che le persone presenti nella struttura erano tutte autosufficienti, e che l’unico motivo che li portava a risiedere nella struttura era il fatto che nelle loro case sarebbero stati soli.
Advertisement - PubblicitàDal sopralluogo effettuato dal NAS di Treviso il 20 dicembre 2020, è emersa però tutt’altra verità. Lo stabile infatti si presentava esattamente come una casa di riposo socio-assistenziale.
Gli ospiti presenti nella struttura erano in tutto 35, dei quali ben 33 sono risultati non autosufficienti. Tra tutti, l’età si stabiliva tra i 68 e i 99 anni. La struttura presentava un dossier sanitario dedicato ad ogni paziente, con precise indicazioni sui farmaci da somministrare. La presenza di infermieri e di letti ospedalieri non ha fatto che confermare i sospetti.
Di fatto, per la Corte, tale struttura non è risultata come alberghiera. Ma come una vera e propria struttura sanitaria, che richiede regole maggiormente stringenti in merito alle misure antincendio da adottare.
La Cassazione stabilisce dunque che non è rilevante che lo stabile si sia adeguato alle normative obbligatorie per le strutture ricettive. Perché avrebbe dovuto rispettare invece quelle stabilite per le strutture di tipo sanitario e socio-assistenziale.
Ovvero, quelle definite dal Decreto Ministeriale del 19 marzo 2015, recante “Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002.”
La Corte ha dunque respinto il ricorso del cittadino, mantenendo in atto l’ordine di sequestro e condannandolo al pagamento delle spese processuali.
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