Se per un immobile esiste un precedente titolo edilizio, il Comune non può ordinare la demolizione qualificando le opere come totalmente abusive senza esaminare ciò che era stato autorizzato. Deve confrontare progetto e stato reale e spiegare se ricorre un’assenza di titolo, una totale difformità, una variazione essenziale oppure una difformità parziale.

È il principio affermato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 6319/2026, pubblicata il 5 agosto 2026. L’ordinanza è stata annullata per motivazione insufficiente, ma la decisione non ha dichiarato regolari i manufatti: il Comune potrà riesaminare il caso applicando il regime sanzionatorio corretto.

Il gazebo autorizzato e le opere contestate dal Comune

La vicenda riguardava alcuni manufatti in struttura metallica realizzati nell’area di un’attività. Nel 2002 il Comune aveva autorizzato un gazebo amovibile di 102,60 metri quadrati, in una zona sottoposta a vincolo cimiteriale espressamente indicato nella domanda.

Durante un successivo controllo erano stati rilevati un manufatto metallico coperto di 133,97 metri quadrati e 409,94 metri cubi, una tettoia aderente di 66 metri quadrati e una cella frigorifera di 16,24 metri quadrati e 48,72 metri cubi. Nel 2015 il Comune ne aveva ordinato la rimozione ritenendoli privi di titolo.

I proprietari sostenevano invece che il manufatto principale derivasse dal gazebo già assentito e che alcune strutture fossero facilmente rimovibili. Il TAR aveva respinto il ricorso, considerando le opere difformi dall’autorizzazione del 2002 e valutandole unitariamente.

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L’ordinanza non menzionava il precedente titolo edilizio

Il Consiglio di Stato ha individuato una lacuna decisiva: nell’ordinanza non compariva alcun riferimento all’autorizzazione del 2002. Il Comune non aveva indicato quali parti del gazebo fossero già assentite, quali fossero state modificate e quali opere risultassero completamente nuove.

La presenza di un titolo pregresso impediva di dare per scontato che tutto l’intervento fosse stato eseguito in assenza di permesso. Era necessario ricostruire il contenuto dell’autorizzazione, confrontarlo con lo stato accertato e motivare la qualificazione giuridica scelta.

Questo confronto era rilevante anche per la tettoia e la cella frigorifera. Il Comune avrebbe dovuto chiarire se costituissero opere autonome, ampliamenti o elementi di una trasformazione complessiva del manufatto autorizzato.

Assenza di titolo e difformità non hanno lo stesso regime

Dal confronto tra progetto e opere dipende la categoria dell’illecito. L’assenza del permesso e la totale difformità ricadono nel regime più grave dell’articolo 31 del D.P.R. 380/2001. Le variazioni essenziali ricorrono quando le modifiche incidono sugli elementi determinanti del progetto secondo i criteri nazionali e regionali.

La difformità parziale presuppone invece che l’intervento sia contemplato dal titolo, ma sia stato eseguito con divergenze qualitative o quantitative che non trasformano gli elementi essenziali dell’opera. Per questa fattispecie l’articolo 34 prevede una disciplina diversa.

Non si tratta di una distinzione puramente formale. Cambiano presupposti, conseguenze e possibili sanzioni. Un’ordinanza che non spiega quale illecito sia stato accertato non consente al destinatario di comprendere la contestazione e non dimostra che il Comune abbia applicato la norma corretta.

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Il giudice non può aggiungere la motivazione mancante

Il TAR aveva confrontato le misure del gazebo autorizzato con quelle delle opere rilevate e aveva concluso che vi fosse una difformità. Quel ragionamento, tuttavia, non era presente nell’ordinanza comunale.

Secondo il Consiglio di Stato, la motivazione è un contenuto essenziale del provvedimento amministrativo anche quando l’attività è vincolata. Non può essere costruita successivamente attraverso le difese depositate dal Comune in giudizio, né può essere integrata dal giudice al posto dell’amministrazione.

Una motivazione postuma trasformerebbe il processo nel luogo in cui viene formulata per la prima volta la ragione dell’atto. Il controllo giurisdizionale deve invece verificare la legittimità della decisione adottata, non scrivere la parte mancante dell’ordinanza.

L’annullamento non rende automaticamente regolari le opere

La sentenza ha annullato l’ordinanza perché il Comune non aveva esaminato il titolo pregresso e non aveva motivato la scelta del regime sanzionatorio. Non ha però stabilito che il manufatto, la tettoia e la cella frigorifera fossero conformi all’autorizzazione del 2002.

L’amministrazione conserva quindi il potere di svolgere una nuova istruttoria. Potrà acquisire progetto, elaborati e misure, individuare le opere effettivamente autorizzate e confrontarle con quelle esistenti. Se accerterà un abuso, potrà adottare un nuovo provvedimento applicando la fattispecie corretta e spiegandone i presupposti.

Per il proprietario, l’annullamento rappresenta la rimozione di un atto viziato, non un titolo edilizio né una sanatoria.

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Il preavviso di rigetto non si applicava all’ordine d’ufficio

Gli appellanti contestavano anche la mancata comunicazione del preavviso di rigetto previsto dall’articolo 10-bis della legge 241/1990. Su questo punto il Consiglio di Stato non ha dato loro ragione.

Il preavviso di rigetto riguarda i procedimenti avviati su istanza di parte, mentre l’ordine repressivo era stato adottato d’ufficio. La comunicazione di avvio del procedimento prevista dall’articolo 7 e il preavviso dell’articolo 10-bis appartengono a fasi e procedimenti differenti. Nel caso concreto, inoltre, gli interessati avevano presentato una memoria e partecipato al procedimento.

Cosa deve contenere un ordine di demolizione in presenza di vecchi titoli

Quando il proprietario produce una licenza, concessione, permesso o autorizzazione riferibile alle opere, il Comune deve verificarne oggetto, dimensioni, destinazione, ubicazione e prescrizioni. Deve poi descrivere le differenze rilevate nello stato dei luoghi e ricondurle alla specifica categoria prevista dal Testo Unico Edilizia.

La sola affermazione che il manufatto è “senza titolo” non basta se dagli atti emerge un’autorizzazione precedente potenzialmente pertinente. Allo stesso tempo, possedere un vecchio titolo non protegge ampliamenti o trasformazioni ulteriori: serve una corrispondenza documentata tra ciò che era assentito e ciò che è stato costruito.

Prima di contestare o eseguire un ordine di demolizione è quindi essenziale recuperare tutti i titoli, le tavole progettuali, le varianti e gli eventuali atti successivi, affiancandoli a un rilievo tecnico aggiornato. È da questo confronto che dipendono la qualificazione dell’illecito e la sanzione applicabile.

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Fonti

Allegato riservato
Scarica la sentenza n. 6319/2026 del Consiglio di Stato

Consiglio-di-Stato-sentenza-6319-2026.pdf - 25,5 KB

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