Il familiare convivente, anche se non proprietario dell’immobile, può beneficiare della detrazione per ristrutturazioni edilizie se convivente al momento dei lavori, sostiene direttamente la spesa e documenta correttamente.
Quando si parla di ristrutturazione edilizia, uno degli aspetti più rilevanti è la possibilità di beneficiare delle detrazioni fiscali previste dall’articolo 16-bis del TUIR. Ma cosa succede se le spese vengono sostenute non dal proprietario dell’immobile, bensì da un familiare convivente?
È una situazione tutt’altro che rara, specialmente in contesti familiari dove più soggetti condividono lo stesso tetto senza che tutti siano formalmente intestatari dell’abitazione.
Proprio su questo tema è intervenuta recentemente l’Agenzia delle Entrate, rispondendo a una domanda pubblicata sul portale FiscoOggi, chiarendo dubbi importanti per migliaia di contribuenti italiani. L’argomento tocca nel profondo chi si occupa delle spese familiari, anche in assenza di un diritto di proprietà sull’immobile.
Ti sei mai chiesto se puoi detrarre le spese di ristrutturazione anche se la casa non è intestata a te? Vuoi capire quali sono i requisiti per farlo legalmente?
Sommario
Il quesito è stato posto direttamente da un lettore al sito dell’Agenzia delle Entrate, FiscoOggi. La domanda è semplice ma estremamente rilevante:
“Il familiare convivente, non proprietario dell’immobile, può detrarre le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis del Tuir?”
La risposta dell’Agenzia non lascia spazio a dubbi: sì, è possibile, ma solo a determinate condizioni. Infatti, la detrazione spetta anche al familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento. Questo principio, già espresso in precedenza con la risoluzione n. 136/2002, viene nuovamente ribadito in modo chiaro e accessibile.
Per familiare si intende, ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del TUIR, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. Questi soggetti, pur non essendo proprietari o comproprietari dell’immobile, possono accedere al beneficio fiscale a condizione che siano conviventi e che sostengano direttamente la spesa.
Advertisement - PubblicitàAffinché il familiare convivente possa usufruire della detrazione, è necessario rispettare alcuni requisiti formali e temporali ben precisi.
Convivenza: La convivenza con il proprietario o detentore dell’immobile deve essere effettiva e dimostrabile al momento dell’inizio dei lavori, o anche al momento del sostenimento delle spese, se avvenuto in precedenza. Non è sufficiente quindi una convivenza generica o dichiarata ex post: il legame deve essere reale, attuale e documentabile.
Spesa sostenuta direttamente: Il familiare convivente deve pagare direttamente le spese per gli interventi edilizi. Le fatture devono essere intestate a lui, e i pagamenti devono essere tracciabili (bonifico parlante), come previsto dalle norme sulle detrazioni fiscali.
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio: Per completare la documentazione necessaria, è richiesto che il familiare attesti lo status di convivenza mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Questo documento ha valore legale e deve contenere i riferimenti chiari alla convivenza con il titolare dell’immobile.
Senza il rispetto contemporaneo di questi tre elementi, la detrazione non è riconosciuta. Si tratta quindi di una possibilità concreta, ma non automatica, che richiede attenzione e precisione nella fase di preparazione e documentazione.
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Advertisement - PubblicitàPer comprendere meglio come applicare queste regole, immaginiamo il caso di Marco, che vive con sua madre, proprietaria di un appartamento a Roma. L’immobile necessita di importanti lavori di ristrutturazione, per i quali Marco decide di farsi carico personalmente delle spese, pur non essendo né proprietario né usufruttuario.
Marco procede nel seguente modo:
Poiché al momento dell’inizio dei lavori Marco risulta convivente con la madre e sostiene lui le spese, ha diritto a usufruire della detrazione del 50% delle spese sostenute per gli interventi edilizi, fino al limite previsto dalla legge (96.000 euro per unità immobiliare, salvo modifiche legislative).
Questo esempio mostra come anche chi non è proprietario dell’immobile, ma convive con il titolare, possa godere dei benefici fiscali, a patto che vengano rispettate tutte le condizioni previste.
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