Sentenza del TAR Lazio conferma il diniego del Conto Termico per errore formale nella causale del bonifico, ribadendo la necessità di controlli rigorosi per evitare cumuli indebiti.
Gli incentivi per l’efficienza energetica, come il Conto Termico, rappresentano un’opportunità preziosa per i cittadini che intendono migliorare le prestazioni energetiche delle proprie abitazioni, ad esempio sostituendo vecchi impianti di riscaldamento o installando nuove tecnologie a basso impatto ambientale. Tuttavia, dietro questi contributi si nascondono regole molto precise e controlli rigorosi, che possono mettere a rischio l’accesso al beneficio anche per errori apparentemente banali.
È quanto accaduto in una recente vicenda giudiziaria, dove un cittadino ha visto respingersi la richiesta di incentivo a causa di un errore nella compilazione del bonifico, con conseguente conferma del diniego da parte del TAR Lazio.
Ma davvero un semplice errore nella causale del pagamento può bloccare un intero contributo? Come tutelarsi per evitare di perdere agevolazioni importanti?
Continua a leggere per scoprirlo.
Sommario
La vicenda trae origine dalla domanda di incentivo presentata da un cittadino per l’ammodernamento del sistema di riscaldamento in un immobile situato in Friuli Venezia Giulia. L’intervento, volto a sostituire un impianto di climatizzazione invernale, rientrava pienamente tra quelli incentivabili attraverso il Conto Termico, disciplinato dal DM 16 febbraio 2016. Come previsto dalla normativa, il richiedente aveva allegato fatture e prova di pagamento, ma il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha rilevato una criticità determinante: il bonifico era stato effettuato con un modello standard utilizzato per le detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica, anziché con quello prescritto per il Conto Termico.
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A seguito della comunicazione di preavviso di rigetto, il cittadino ha tentato di sanare l’errore inviando una nuova documentazione, comprensiva di una disposizione di bonifico con la causale corretta e di un’autodichiarazione in cui negava di aver usufruito di altri benefici pubblici. Tuttavia, non è stata fornita la prova che il pagamento originario fosse stato annullato o stornato, lasciando sussistere il rischio di un uso improprio della fattura per cumulare incentivi diversi.
Di conseguenza, il GSE ha confermato il rigetto della domanda, sostenendo che la procedura di controllo impone di escludere qualsiasi dubbio sul rispetto del divieto di cumulo di contributi. Il cittadino, ritenendo sproporzionato il provvedimento, ha deciso di ricorrere al TAR Lazio, che si è pronunciato nei mesi scorsi con una sentenza destinata a fare scuola per la severità con cui vengono tutelati i principi di correttezza e trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche.
Advertisement - PubblicitàIl Gestore dei Servizi Energetici (GSE) svolge un ruolo centrale nella gestione degli incentivi legati all’efficienza energetica, garantendo che le risorse pubbliche vengano distribuite in modo corretto e trasparente. In base al decreto legislativo 28/2011 e al DM 16 febbraio 2016, il GSE ha il compito di verificare la sussistenza di tutti i requisiti tecnici e amministrativi richiesti per accedere al Conto Termico, nonché di vigilare sul rispetto del divieto di cumulo con altri benefici pubblici.
I controlli possono essere sia documentali sia ispettivi, attraverso sopralluoghi, e devono accertare la reale esecuzione degli interventi e la correttezza dei pagamenti effettuati.
Proprio per prevenire il rischio di erogazioni indebite o di abusi sugli aiuti di Stato, la normativa prevede un rigoroso sistema di prova a carico del richiedente, che deve dimostrare in modo inequivocabile la regolarità dell’intervento e dei pagamenti.
Nel caso specifico oggetto della sentenza, l’utilizzo di un bonifico con causale non conforme ha rappresentato un elemento di incertezza incompatibile con le finalità di controllo stabilite dalla legge, giustificando secondo il TAR Lazio la decisione del GSE di respingere la domanda di incentivo.
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Advertisement - PubblicitàIl Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con la sentenza n. 12387/2025, ha confermato in pieno l’impostazione seguita dal GSE, sottolineando che la correttezza formale della causale del bonifico costituisce un requisito essenziale e non sanabile in via successiva, se non con prove rigorose e certe. Il giudice amministrativo ha ribadito che la disciplina del Conto Termico impone al beneficiario di dimostrare con precisione l’assenza di cumulo con altri incentivi, proprio per evitare doppi benefici che rappresenterebbero un uso distorto di risorse pubbliche.
Nel caso esaminato, il cittadino non è riuscito a fornire una documentazione sufficiente a escludere del tutto il rischio di sovrapposizioni tra detrazioni fiscali e incentivo Conto Termico. Il mancato annullamento del pagamento originario ha lasciato aperta la possibilità che la stessa spesa fosse rendicontata due volte, ipotesi vietata dalle norme di settore.
Il TAR, con questa decisione, ha così respinto il ricorso, confermando la legittimità dell’operato del GSE e sottolineando che, in materia di contributi pubblici, la certezza e la tracciabilità delle procedure devono prevalere su qualsiasi considerazione di equità sostanziale, proprio per proteggere l’interesse pubblico.
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