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Doppia esenzione IMU: sì per coniugi e conviventi con diversa residenza

Doppia esenzione IMU: sì per coniugi e conviventi con diversa residenzaDoppia esenzione IMU: sì per coniugi e conviventi con diversa residenza
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La doppia esenzione IMU dev’essere assicurata con gli stessi diritti a favore dei coniugi, dei componenti delle unioni civili e dei conviventi di fatto, nel caso in cui, per qualsiasi motivo, questi avessero fissato la propria residenza in due luoghi differenti.

Il punto è stato chiarito tempo fa con la sentenza n. 209 del 13 ottobre 2022, in cui la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittime le disposizioni passate che non permettevano alle coppie sposate di usufruire dell’esenzione IMU separatamente, per due differenti abitazioni principali.

Approfondiamo di seguito.

Doppia esenzione IMU: perché la norma era illegittima

La Corte Costituzionale, nello specifico, ha sollevato questioni di legittimità a riguardo di quanto previsto dal DL n. 201 del 6 dicembre 2011, che stabiliva l’impossibilità di concedere la doppia esenzione IMU per l’abitazione principale a favore di due coniugi che risiedono e dimorano in due immobili e Comuni differenti.

Il caso nasce in seguito a degli avvisi di accertamento che il Comune di Napoli ha notificato ad un contribuente per il mancato pagamento dell’IMU in riferimento alla propria abitazione.

In particolare, il contribuente rivendicò allora il proprio diritto all’esenzione, per via del fatto che l’immobile fosse qualificato come luogo di residenza anagrafica e dimora abituale dell’intero nucleo familiare.

Il Comune riteneva invece che l’esenzione non dovesse essere concessa, in quanto il nucleo familiare risultava avere la residenza in un diverso comune, quello di Scanno, in Abruzzo.

A sollevare la questione di illegittimità è stata la CT Provinciale, ritenendo che quanto stabilito dalla normativa di cui sopra andasse in contrasto con l’art. 3 della Costituzione, in quanto avrebbe rappresentato una “disparità di trattamento a parità di situazione sostanziale”, fondata su “un neutro dato geografico”.

Ma non solo. Tale disposizione normativa fu definita “irragionevole, ingiustificata, contraddittoria e incoerente”, anche perché ritenuta lesiva di altri diritti fondamentali, quali:

  • I diritti dei lavoratori costretti a lavorare fuori dalla sede familiare, di cui agli articoli 1, 3, 4 e 35 della Costituzione;
  • La parità dei diritti delle coppie coniugate rispetto a quelle conviventi di fatto, di cui agli articoli 3, 29 e 31 della Costituzione;
  • I principi di capacità contributiva e progressività dell’imposizione, di cui all’art. 53 della Costituzione;
  • I diritti della famiglia quale società naturale, di cui all’art. 29 della Costituzione;
  • Il diritto che assicura agevolazioni e provvidenze dirette alla formazione di una famiglia e incentiva all’adempimento dei relativi doveri familiari, di cui all’art. 31 della Costituzione;
  • La tutela del risparmio, di cui all’art. 47 della Costituzione.

IMU: coniugi e componenti unioni civili risultavano penalizzati

La CTP, come poi la stessa Corte Costituzionale, ribadiva nello specifico il fatto che l’abitazione principale di una famiglia dovesse essere intesa come il luogo in cui si realizzi, contestualmente, la sussistenza dei due requisiti di residenza e dimora abituale, tenendo però conto non solo di un componente ma dell’intero nucleo familiare.

Se così non fosse, il diritto di accesso all’esenzione, assicurata a ciascun possessore di un immobile adibito ad abitazione principale, verrebbe meno al momento della costituzione di un nucleo familiare, non tenendo conto però che ci sono numerose esigenze che potrebbero portare i componenti della famiglia a dover vivere in immobili differenti.

Ciò, per l’appunto, andrebbe in contrasto anche con la parità dei diritti da assicurare a favore delle coppie sposate o unite civilmente, rispetto a quelle che sono solo conviventi di fatto. In questo caso, difatti, per come era strutturata la normativa, solo ai conviventi di fatto sarebbe stato concesso di beneficiare separatamente dell’esenzione IMU per due differenti abitazioni principali.

Nei rapporti di coppia che invece risultavano formalizzati da matrimonio o da unione civile, invece, avendo questi costituito un vero e proprio nucleo familiare, in sostanza, si considerava la famiglia come un unico componente, anche se per esigenze lavorative uno dei componenti fosse stato costretto ad abitare in un immobile diverso.

Tra l’altro, in questi casi per i quali i due coniugi o componenti di unione civile avessero fissato la residenza e la dimora abituale in due immobili differenti, si poneva il problema che nessuno dei due immobili potesse essere considerato, a quel punto, come residenza del nucleo familiare.

Doppia esenzione IMU garantita, ma necessari controlli sulle “seconde case”

In conclusione, le questioni di legittimità costituzionale sollevate sono state ritenute fondate, in quanto:

Nel nostro ordinamento costituzionale non possono trovare cittadinanza misure fiscali strutturate in modo da penalizzare coloro che, così formalizzando il proprio rapporto, decidono di unirsi in matrimonio o di costituire una unione civile.

Deve essere pertanto assicurato ad ogni possessore di un’abitazione principale di poter godere dell’esenzione dal pagamento dell’IMU, a prescindere dal fatto che questa sia sposata, unita civilmente, convivente di fatto oppure single.

Per i casi nei quali, dunque, due coniugi o componenti di unione civile – per diversi motivi ed esigenze – dovessero dimorare abitualmente e risiedere in due abitazioni principali differenti, entrambi avranno diritto all’esenzione dal pagamento dell’imposta, ognuno in riferimento all’immobile in cui vive.

La Corte ha chiarito tuttavia che la doppia esenzione IMU non può essere concessa, in ogni caso, ai coniugi o ai componenti di unione civile in riferimento alle seconde case di abitazione.

È dunque responsabilità delle amministrazioni comunali verificare che, effettivamente, le coppie risiedano e dimorino in due “Prime Case” separate.

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TAGS: esenzione IMU, imu

Autore: Redazione Online

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