La Corte di Appello di Genova ha chiarito che un condomino può realizzare modifiche alle parti comuni senza autorizzazione assembleare se non altera la destinazione d’uso né pregiudica l’altrui godimento.
L'amministratore può impugnare una delibera condominiale solo se affetta da nullità, mentre per quelle annullabili deve limitarsi a proporne la modifica in assemblea senza potere di azione legale.