La Cassazione conferma: una pergotenda con chiusure laterali, materiali rigidi e volumi aggiuntivi richiede titolo edilizio. Attenzione alle norme locali e ai limiti dell’edilizia libera.
Sentenza parzialmente favorevole su veranda abusiva e modifiche interne: legittima la demolizione solo per opere che alterano volumi o prospetti. Le variazioni interne non sempre giustificano sanzioni.
Il TAR Campania ha annullato un’ordinanza di demolizione comunale ritenendola illegittima, poiché riguardava opere di edilizia libera e altre coperte da condono edilizio ancora pendente.
La chiusura di un balcone con vetrate può costituire abuso edilizio se altera i volumi. Anche strutture leggere richiedono permessi, salvo i casi previsti dal Decreto Salva Casa.
La sentenza del TAR Lazio chiarisce che verande, pergotende e pensiline possono comportare demolizioni se realizzate senza permesso, ribadendo l’importanza del rispetto delle normative edilizie e urbanistiche.
Sentenza del TAR Lazio conferma la necessità di titolo edilizio per strutture esterne stabili, chiarendo limiti dell’edilizia libera e l’inapplicabilità retroattiva del Decreto Salva Casa.
La sentenza del TAR Campania chiarisce che un vano tecnico chiuso, privo di autonomia funzionale, rientra nell’edilizia libera, anche in presenza di impianti, se destinato a fini esclusivamente strutturali.
Una sentenza chiarisce che senza prove certe della data di costruzione, anche edifici storici e piccoli ampliamenti possono essere demoliti. Il tempo trascorso non legittima l’abuso edilizio.
Una sentenza del Consiglio di Stato chiarisce che le pergotende con vetrate scorrevoli, prive di impianti e volumetria, rientrano nell’edilizia libera, rafforzando i diritti dei cittadini.
Il TAR Campania annulla un’ordinanza di demolizione per una pergotenda, riconoscendola come edilizia libera, esente da permesso e autorizzazione paesaggistica. Chiariti i limiti e i diritti dei cittadini.