
Pergolati e coperture leggere possono diventare abusi edilizi se alterano stabilmente il territorio. In area vincolata conta l’impatto reale dell’opera, non il nome attribuito alla struttura.

Il TAR Lazio conferma l’abusività delle verande stabili ma stabilisce che, nei centri storici, il Comune deve motivare adeguatamente la scelta della demolizione rispetto alla sanzione economica.

Il TAR Campania chiarisce che piccole difformità edilizie, altezze interne ridotte e opere da giardino non costituiscono automaticamente ristrutturazione pesante né giustificano ordini di demolizione sproporzionati.

Interventi su immobili con condono pendente sono abusivi, anche se minori. Il tempo non sana l’irregolarità. Il Comune deve ordinare la demolizione senza discrezionalità.

Il Consiglio di Stato chiarisce che una pergotenda retrattile, senza aumento di volume e priva di stabilità permanente, rientra nell’edilizia libera e non richiede permesso di costruire né autorizzazione paesaggistica.

Piscina fuori terra di grandi dimensioni installata senza titolo edilizio in area vincolata: il TAR conferma la demolizione, chiarendo competenze comunali e limiti della pertinenza urbanistica.

Durante la pendenza di un condono edilizio non è consentito eseguire nuove opere. Anche interventi interni o pertinenziali diventano abusivi e legittimano l’ordine di demolizione.

Ordine di demolizione legittimo per opere abusive: il tempo non sana l’illecito, l’edilizia libera ha limiti precisi e il decreto Salva Casa non blocca le sanzioni.

La chiusura di una pergotenda con vetrate può costituire abuso edilizio quando crea uno spazio stabile e utilizzabile, anche se definita amovibile e apparentemente temporanea.

Una decisione chiarisce che le pergotende leggere e retrattili non costituiscono abuso edilizio, rafforzando il principio dell’edilizia libera e limitando gli ordini di sgombero automatici.