
Una tettoia abusiva in area vincolata non può essere sanata: il Consiglio di Stato respinge il ricorso e chiarisce i limiti di condono, anche alla luce del Decreto Salva Casa.

Una sentenza chiarisce i criteri per valutare il valore delle opere abusive: il metodo MCA, la discrezionalità tecnica dell’amministrazione e l’irrilevanza di danni successivi all’abuso edilizio.

Il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità del cumulo tra sottotetto abitabile e piano casa, chiarendo i limiti dell’autotutela e rafforzando il principio del contenimento del suolo.

Il Consiglio di Stato stabilisce che le opere abusive su immobili condonati non possono essere sanate ordinariamente: il condono non conferisce piena legittimità urbanistica, ma solo tolleranza giuridica.

Una recente sentenza del Consiglio di Stato cambia le regole: anche gli immobili già demoliti prima del 2013 possono essere recuperati come ristrutturazione edilizia, se ne è dimostrabile la consistenza originaria.

Il Consiglio di Stato ribadisce che il cambio di destinazione d’uso in zona agricola, anche senza opere, necessita del permesso di costruire. Inapplicabile il “Salva Casa” in queste aree.

Il Consiglio di Stato ribadisce che anche impianti sostenibili devono rispettare il paesaggio: la sanatoria è possibile solo se l’intervento è visivamente compatibile con il contesto vincolato.

Il Consiglio di Stato ha confermato il diniego di condono per opere abusive in area vincolata, chiarendo i limiti del terzo condono edilizio e l’irrilevanza della compatibilità paesaggistica.

La sentenza chiarisce i limiti della ristrutturazione edilizia in aree vincolate, escludendo il silenzio assenso per demolizioni e ricostruzioni non fedeli, in base alla normativa vigente al momento.

La chiusura di un balcone con vetrate può costituire abuso edilizio se altera i volumi. Anche strutture leggere richiedono permessi, salvo i casi previsti dal Decreto Salva Casa.