
Un titolo edilizio mai annullato non può essere ignorato dall’amministrazione. Autotutela, motivazione e corretta applicazione delle norme edilizie sono limiti essenziali per garantire certezza del diritto e tutela dell’affidamento.

Il TAR Lazio conferma il rigetto del condono per ampliamento oltre i limiti volumetrici regionali, ribadendo la distinzione tra ampliamento e nuova costruzione e l’interpretazione rigorosa della L.R. 12/2004.

Il condono edilizio non è ammesso in fascia cimiteriale: il vincolo è assoluto, il silenzio-assenso non si forma e l’abuso va valutato unitariamente. Rischio concreto di demolizione e acquisizione gratuita.

Durante la pendenza di un condono edilizio non è consentito eseguire nuove opere. Anche interventi interni o pertinenziali diventano abusivi e legittimano l’ordine di demolizione.

Gli emendamenti al Milleproroghe su condono edilizio 2003 e rottamazione quater sono stati dichiarati inammissibili, bloccando la sanatoria e rinviando ogni possibile riapertura a futuri provvedimenti.

Il Comune non può negare il condono solo per opere successive se l’abuso originario è riconoscibile. Serve istruttoria tecnica e distinzione tra interventi sanabili e opere da demolire.

Manovra 2026 improntata alla prudenza: stop alla sanatoria edilizia, misure fiscali sulla casa, tensioni politiche e risorse limitate che incidono su edilizia privata, urbanistica e investimenti pubblici.

Il condono edilizio richiede il rispetto rigoroso dei termini di ultimazione delle opere; le leggi successive non sono retroattive e il silenzio-assenso non può sanare abusi privi dei requisiti.

Una tettoia abusiva in area vincolata non può essere sanata: il Consiglio di Stato respinge il ricorso e chiarisce i limiti di condono, anche alla luce del Decreto Salva Casa.

Una sanatoria edilizia annullata, opere modificate e area vincolata: il TAR Campania conferma la demolizione, ribadendo i limiti dell’affidamento e la natura vincolata delle sanzioni urbanistiche.