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Superbonus 110: Proroga lavori villette e le unifamiliari

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Lunedì 2 Maggio 2022, a seguito dell’approvazione del CDM, c’è stato l’arrivo dell’attesissima proroga del Superbonus per quanto riguarda le villette e le unifamiliari: le ultime news relative all’Ecobonus 110 lasciano chiaramente intendere che la scadenza iniziale, fissata al 30 giugno 2022 e relativa al raggiungimento del 30% dei lavori, beneficerà di una proroga sino al 30 Settembre 2022.

Si tratta di fatto di un’importante novità che ha per protagonista il tanto discusso bonus in questione.

Prima di approfondire quanto indicato nella norma prevista nella bozza del decreto legge, vale la pena fare una digressione sul Superbonus 110%.

Che cos’è il Superbonus 110% ?

Il Superbonus 110% rientra tra quelle misure di incentivazione, la cui introduzione risulta correlata al D.L. Rilancio n. 34 del 19 maggio 2020. Obiettivo di fondo consiste nell’innalzare sensibilmente i livelli di efficienza e di sicurezza del contesto domestico.

In sintesi, il sistema ruota attorno a degli interventi che possono essere svolti a favore del cittadino, a titolo assolutamente gratuito. Due sono le tipologie di interventi che riguardano il Superbonus: la prima fa parte del Super Ecobonus, il cui obiettivo primario risulta incentrato sulla semplificazione dei lavori di efficientamento energetico.

Poi vi è il Super Sismabonus che incentiva i lavori di adeguamento antisismico. Si tratta praticamente di una detrazione pari al 110% per tutte quelle spese ultimate fra il 1° luglio del 2020 e il 30 giugno del 2022.

Le spese vanno ripartite in 5 quote annuali. Per quanto riguarda il 2022, la ripartizione va effettuata in quattro quote annuali dello stesso importo.

Capitolo a parte lo meritano gli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP): il limite temporale entro cui può avvenire la detrazione delle spese viene esteso sino al 31 dicembre 2022. Vi è una proroga sino al 30 giugno del 2023, nella circostanza in cui entro la data del 31 dicembre 2022 fosse stato portato a termine almeno il 60% dei lavori.

Per beneficiare del Super Ecobonus, occorre portare a termine un intervento trainante, come l’isolamento termico dell’edificio o la sostituzione di impianti termici con impianti centralizzati. Oltre agli interventi trainanti, vi sono anche quelli trainati che riguardano gli impianti fotovoltaici, gli infissi, i sistemi di accumulo, le schermature solari, la rimozione delle barriere architettoniche per i portatori di handicap gravi o per gli over 65.

La sommatoria degli interventi trainanti e trainati deve garantire quanto meno un miglioramento all’unità immobiliare o all’intero edificio di due classi energetiche.

Due sono al massimo le unità abitative dove si possono fare i lavori migliorativi ai fini dell’ottenimento del Super Ecobonus.

Cosa cambia con il decreto aiuti per le villette e per le unifamiliari?

Come era già stato anticipato dal DEL, la proroga del superbonus che riguarda le villette e le unifamiliari, è stata confermata con il Decreto Aiuti, altresì noto come decreto energia e rifornimenti. Con la nuova norma, oltre alla proroga sino al 30 settembre, la detrazione del 110% spetterà anche su villette ed edifici unifamiliari.

Fondamentale, però, è che gli interventi sulle suddette unità immobiliari vengano effettuati da persone fisiche entro la data del 30 dicembre 2022 e che, contemporaneamente, entro la data del 30 settembre 2022 venga portato a termine per lo meno il 30% dell’intervento definitivo.

Ne consegue di fatto che sarà possibile contare su un trimestre aggiuntivo per ultimare il 30% del totale dei lavori, a seguito della proroga.

Opinioni positive su questo correttivo

In sostanza, si tratta dell’ennesimo correttivo che viene incontro alle numerose richieste che da diverso a questa parte erano state avanzate sia dal mondo delle imprese sia dall’universo delle libere professioni: il Decreto Aiuti, di fatto, introduce un sistema che può essere considerata una vera e propria novità, visto che allenta le restrizioni che in svariate occasioni il Governo Draghi aveva provato a mettere al superbonus.

Non a caso, la paura che potesse dar luogo a frodi fiscali non è stato mai celato.

La proroga: la bozza del decreto

Dalla bozza del decreto, si evince, oltre alla proroga trimestrale per ultimare il 30% dei lavori, anche il limite di fine anno per portare a termine sia i lavori sia i pagamenti.

Si tratta di un limite invalicabile con la sola eccezione che riguarda i condomini, dove viene previsto un anno aggiuntivo al 110% ed in seguito aliquote discendenti che vanno dal 70% al 65% sino al 2025.

Nonostante questo, bisogna ricordare che si tratta solo di una bozza di decreto e che non è da escludere che con la nuova Legge di Bilancio i termini del 110% vengano discussi di nuovo.

L’ipotesi attinente a ulteriori rinvii sussiste senza ombra di dubbio.

Come viene effettuato il calcolo del 30%?

Nell’immaginario collettivo, si tende a credere piuttosto in modo semplicistico che il calcolo del 30% non risulti poi difficile in via definitiva, basandosi sui preventivi. Le cose, però, andrebbero approfondite nei dettagli, in particolar modo in riferimento al concetto di intervento complessivo.

Cosa si intende per intervento complessivo?

In diverse occasioni, negli anni addietro, infatti, i criteri di calcolo inerenti al limite del 30% sono stati messi in discussione: analisi e pareri tecnici degli addetti ai lavori contrastavano in maniera evidente.

Risultato? Il caos al riguardo dominava in modo incontrastato.

Nel caso specifico del Suberbonus, il raggiungimento del 30% viene conteggiato il maniera diversa. Lo stesso dicasi per il computo dei SAL relativo alle cessioni.

Per quale motivo, allora, aveva origine la modifica in questione?

L’intento di fondo verteva sulla volontà di agevolare quanto più possibile i contribuenti nel compito di arrivare al raggiungimento della soglia del 30%, specificando in modo chiaro che nel computo del conteggio non vigeva alcun obbligo di separare tutte le lavorazioni.

Di fatto, non ci si riferisce al 30% di parti strutturali, di impianti o di cappotto termico che, invece, possono beneficiare di altri bonus. Nel caso specifico della bozza di decreto, il 30% è riferito all’intervento nella sua totalità, senza alcuna distinzione. Si tratta di una macro categoria che comprende una miriade di lavorazioni eseguite all’interno dei cantieri. Dalla norma, inoltre, viene fuori che nel calcolo del 30% si possono includere anche tutti quei lavori che non risultano agevolati dal suddetto articolo.

In concreto, i lavori inclusi nella CILAS, pur non essendo catalogabili in maniera diretta nell’ambito del superbonus 110%, potrebbero risultarne connessi in qualche modo, come ad esempio in rapporto alle agevolazioni al 50%. Stesso discorso per i lavori anti sismici.

Conclusioni

Tirando le somme, ciò che conta sta nel fatto che da un lato i proprietà di villette che vogliono beneficiare del superbonus 110% potranno contare su ulteriori 3 mesi di proroga e che, dall’altro i criteri di accesso e le modalità di calcolo del suddetto 30% dovrebbero essere senza ombra di dubbio più chiare.

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TAGS: proroga, Superbonus, Superbonus 110%, ville, villette

Autore: Redazione Online

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