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Volumetria immobile: si segue il RET o le regole comunali?

Per calcolare la volumetria di un immobile, è necessario seguire le regole urbanistiche disposte dal RET oppure il regolamento comunale?

Volumetria immobile: si segue il RET o le regole comunali?Volumetria immobile: si segue il RET o le regole comunali?
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Per calcolare la volumetria di un immobile, è necessario seguire le regole urbanistiche disposte dal RET oppure il regolamento comunale?

Questo è l’argomento trattato dal Consiglio di Stato nella recente sentenza n. 1339 del 15 febbraio 2021, che fornisce importanti chiarimenti in ambito urbanistico ed edilizio.

Vediamo quali sono le disposizioni da seguire per calcolare correttamente la volumetria di un immobile.

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Volumetria immobile: che cos’è il RET?

Il caso affrontato dal Consiglio di Stato in merito al corretto calcolo della volumetria di un immobile, ha sollevato una questione che desta sempre molti dubbi.

Il RET (Regolamento Edilizio Tipo), è stato istituito nel 2016 con la funzione di regolamentare in generale le disposizioni da seguire in ambito di edilizia urbanistica. È l’unico provvedimento che, in questo senso, stabilisce regole da rispettare a livello nazionale.

Gli altri regolamenti in merito all’assetto urbanistico operano localmente, e vengono disposti da ogni Comune italiano in base alle caratteristiche del proprio territorio.

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Comune blocca SCIA e fa ricorso: il caso

Il caso riguarda un’impresa che aveva presentato una SCIA presso l’ufficio del proprio Comune per iniziare dei lavori di ristrutturazione.

L’amministratore comunale ha dichiarato non valida l’autorizzazione edilizia. In quanto, nel calcolo della volumetria dell’immobile, l’azienda aveva omesso le superfici definite “accessorie”, che sono previste dal RET.

Il Comune in questione però, non aveva ancora integrato le disposizioni del RET al proprio regolamento comunale ma, secondo l’amministrazione, l’impresa avrebbe dovuto comunque tener conto delle normative a livello nazionale.

Il Comune ha quindi presentato ricorso presso il TAR Puglia che, però, ha dato ragione all’azienda. Per il Tribunale infatti, non c’era necessità di annullare la validità della SCIA presentata, in quanto le regole del RET sarebbero potute essere applicate direttamente dal Comune.

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Consiglio di Stato: Regolamento comunale ha sempre la priorità

La palla è passata quindi alle competenze del Consiglio di Stato, che ha chiarito la definizione e l’utilizzo del RET. A Palazzo Spada, si chiarisce prima di tutto che:

il recepimento delle definizioni uniformi (del RET) non comporta la modifica delle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti“.

Infatti, il Consiglio ricorda che con la sentenza n. 125/2017 della Corte Costituzionale, si è ben compreso come:

il Regolamento Edilizio Tipo non ha alcun contenuto innovativo della disciplina edilizia, ma svolge una funzione di raccordo e coordinamento meramente tecnico. Il RET risponde all’esigenza di raggiungere una uniformità semantica. Ma non si può concludere che possa incidere sulle previsioni dimensionali di piano ed avere effetti sull’autonomia pianificatoria degli Enti locali.

Si evince dunque come il RET abbia in realtà una validità puramente tecnica e quasi “formale”, istituita al fine di uniformare generalmente le disposizioni nazionali. Ma che senza dubbio ha meno validità rispetto alle regole territoriali.

Il Consiglio di Stato stabilisce dunque che per calcolare correttamente la volumetria di un immobile, si dovrà sempre tener conto prima di tutto del regolamento comunale.

E sottolinea comunque che, anche se il RET fosse stato più importante delle regole comunali, in questo caso si sarebbero dovute seguire queste ultime. In quanto il Comune era in ritardo con l’adeguamento delle proprie disposizioni al RET. Dunque, dal momento in cui il RET non risultava ancora applicato, il regolamento comunale è l’unico al quale l’impresa potesse fare riferimento.



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TAGS: calcolo volumetria, comune, immobile, Regolamento comunale, regolamento edilizio, RET, urbanistica, volume, volumetria

Autore: Redazione Online

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