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Valutazione Ambientale: modifiche a termini e procedure, cosa cambia

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Il DL Semplificazioni/Recovery ha portato numerose modifiche, oltre che al Superbonus e al tema appalti, anche alle procedure di Valutazione dell’Impatto Ambientale necessaria per procedere allo svolgimento delle opere.

I tempi sono stati dimezzati, e inoltre il Governo ha deciso per la costituzione di una nuova Commissione che si occuperà di verificare la presenza dei requisiti ambientali. Ma ci sono anche diverse altre novità.

Approfondiamo di seguito.

Valutazione Ambientale: procedure accelerate con Commissione PNRR-PNIEC

Per quanto riguarda la VIA (Valutazione Impatto Ambientale), il Governo ha predisposto l’istituzione della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, che opererà per conto del Ministero della Transizione Ecologica.

La Commissione dovrà essere formata da un massimo di 40 persone, con laurea triennale o magistrale, che abbiano almeno 5 anni di esperienza professionale nel settore. Tali figure saranno selezionate tra il personale delle amministrazioni statali e regionali, del CNR, del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente, dell’ENEA o dell’ISS. È escluso il personale operante alle dipendenze delle istituzioni scolastiche.

I commissari dovranno essere nominati entro 60 giorni dall’entrata in vigore del Decreto, dunque entro il 1° agosto 2021. Questi rimarranno in carica per 5 anni, con la possibilità di un solo rinnovo per altri 5 anni.

La Commissione PNRR-PNIEC si occuperà della valutazione ambientale in merito a tutti i progetti di competenza statale, e più precisamente di:

Per la valutazione ambientale del progetti, si dispone che verrà data precedenza ai progetti:

  • Con valore economico superiore a 5 milioni di euro;
  • Che comprendono una mole di personale superiore a 15 unità;
  • Che hanno una scadenza per l’approvazione non superiore a 12 mesi.

Le nuove tempistiche per le procedure di valutazione

Un’altra sostanziale modifica riguarda i termini per poter presentare ulteriori approfondimenti riguardo il progetto. Una volta ricevuta tutta la documentazione, se completa, il MTE provvederà a pubblicare sul sito ufficiale lo studio preliminare riguardante il progetto presentato.

Prima del DL Semplificazioni/Recovery, a seguito della pubblicazione si concedevano 45 giorni di tempo per presentare documentazioni aggiuntive od osservazioni. Oggi invece il tempo concesso si riduce ad un massimo di 30 giorni.

Allo stesso modo, anche le autorità competenti avranno un termine massimo di 30 giorni per richiedere all’interessato documenti integrativi o ulteriori chiarimenti. In questo caso però, il proponente avrà la possibilità di sospendere la sua pratica e presentare le integrazioni richieste entro e non oltre 60 giorni. Se entro questo tempo egli non provvederà ad inviare i chiarimenti richiesti, la domanda si intenderà respinta e sarà archiviata.

Qualora invece il richiedente rispetti le tempistiche suddette di 60 giorni, le autorità avranno un tempo massimo di 30 giorni per approvare o rifiutare la richiesta. La Commissione in questa fase non potrà più richiedere al proponente ulteriori chiarimenti, ma potrà solo dare l’esito finale, a meno che non si tratti di pratiche che richiedono indagini particolarmente complesse.  In tal caso, le autorità avranno la possibilità di prolungare ulteriormente la valutazione di altri 30 giorni, ma sarà obbligatorio motivarne le ragioni con un atto specifico e comunicare tempestivamente tali ragioni al richiedente per via telematica.

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TAGS: ambiente, bonus, impatto ambientale, Superbonus, valutazione, via

Autore: Redazione Online

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