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Edilizia acrobatica: disposizioni e normative

L’edilizia acrobatica ha fatto la sua comparsa in Italia già da qualche anno. Non si tratta, come si potrebbe pensare, di operai intenti a far volare cemento e calcestruzzo. Bensì, di lavoratori che “pendono” dalle pareti di un edificio mentre sono intenti a fare il proprio lavoro.

Edilizia acrobatica: disposizioni e normative Edilizia acrobatica: disposizioni e normative
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L’edilizia acrobatica ha fatto la sua comparsa in Italia già da qualche anno. Non si tratta, come si potrebbe pensare, di operai intenti a far volare cemento e calcestruzzo. Bensì, di lavoratori che “pendono” dalle pareti di un edificio mentre sono intenti a fare il proprio lavoro.

Ebbene, i suddetti operatori stanno svolgendo normali attività edilizie di manutenzione, imbiancatura, riparazione o quant’altro. Però non lo fanno su piattaforme elevabili, ma attaccati alle funi. Ovviamente questo tipo di lavoro viene effettuato da esperti qualificati e non da persone improvvisate. Ma in ogni caso l’edilizia acrobatica è caratterizzata da un elevato indice di criticità.

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Edilizia acrobatica: in cosa consiste

L’edilizia acrobatica comprende nella maggior parte dei casi delle “lavorazioni verticali”, ovvero da realizzare restando sospesi in aria, retti esclusivamente da una fune. I professionisti che svolgono queste attività sono esperti di edilizia classica, che mettono a disposizione le loro competenze specifiche per questo tipo di lavoro.

Tra i vantaggi principali di aderire a lavorazioni di questo tipo, c’è sicuramente la convenienza dal punto di vista economico, e spesso anche una minore durata complessiva dei lavori. Inoltre, alcune volte le pratiche di edilizia acrobatica si preferiscono ai lavori tradizionali anche per il limitato impatto visivo in relazione al ponteggio.

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La normativa sulla criticità 81/2008

L’edilizia acrobatica può essere senza dubbio molto rischiosa. Prima di avviare lavori di questo tipo infatti, è necessaria un’attenta valutazione di ogni caso. La specifica norma di riferimento, art.111 del d.lgs. n. 81/2008, recita così:

“Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:

  • priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
  • dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi”.

In sostanza quindi, le pratiche di edilizia acrobatica sono concesse solo nel caso in cui le condizioni siano adeguate. Se si rileva qualche tipologia di pericolo, è preferibile attenersi alle tecniche tradizionali.

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La situazione in Italia

In Italia, l’edilizia acrobatica è una pratica considerata ancora come una specie di tabù. Ad oggi, non esiste infatti alcuna disposizione di legge che ne regoli il funzionamento o le disposizioni. E allo stesso modo non è stato redatto alcun sistema di qualificazione delle imprese che possono adottare tali metodi, cosa che sarebbe servita anche a fornire l’idoneità per altri tipi di lavoro.

Nel resto d’Europa invece questo tipo di attività sta riscuotendo un enorme successo, soprattutto in Spagna, Francia, Germania, e Svezia. E’ nata addirittura un associazione internazionale, la EPCRA (European Prefessional Certification for Rope Access).



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TAGS: edilizia acrobatica, funi, lavorazioni verticali, manutenzione

Autore: Redazione Online

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