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Bonus idrico, domande di rimborso entro il 30 Giugno

Bonus idrico, domande di rimborso entro il 30 GiugnoBonus idrico, domande di rimborso entro il 30 Giugno
Ultimo Aggiornamento:

Dopo essere stato introdotto con la Legge n°178 del 30 dicembre 2020 (Legge di Bilancio 2021) per l’anno 2021 con scadenza al 31 dicembre 2021, l’accesso al bonus idrico è stato prolungato dalla Legge di Bilancio 2022 fino al 2023, dopo essere stato fortemente voluto dal Ministro della Transizione Ecologica.

Nelle prossime settimane, inoltre, è prevista la scadenza relativamente alle spese del 2021: entro il 30 Giugno 2022 sarà possibile presentare domanda per usufruire di tale bonus, pensato come ristoro per le spese che sono state sostenute per interventi relativi alla sostituzione dei vasi sanitari in ceramica con apparecchi, nuovi, a scarico ridotto.

Bonus Idrico: cifre e requisiti

Per tale contributo è previsto un rimborso fino a 1.000 euro, senza alcun limite in termini di ISEE. Le risorse economiche stanziate nell’apposito fondo, denominato Fondo per il risparmio di risorse idriche, ammontano, per il solo anno 2021, a circa 20 milioni di euro.

Il bonus può essere richiesto dal contribuente una sola volta e per un solo immobile: relativamente all’anno 2021 servirà a rimborsare tutte quelle spese relative a interventi di efficientamento idrico che sono state sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre di tale anno. Per gli anni successivi al 2021, nei prossimi mesi, verranno riaperte le domande per accedervi.

Per poter accedere al bonus, oltre a rispettare i requisiti necessari, è essenziale anche richiederlo per tempo: si potrà usufruirne, infatti, fino all’esaurimento dei fondi stanziati, secondo l’ordine di accettazione della domanda, dunque una volta terminate le somme disponibili anche se si soddisfaranno i requisiti previsti non sarà possibile godere di tale rimborso.

Inoltre, tale bonus non costituisce alcuna forma di reddito per i beneficiari, e in più non viene neanche considerato ai fini dell’ISEE.

L’erogazione del bonus è gestita in via diretta dal Ministero della Transizione Ecologica, che si avvale per fare ciò di due società: della SOGEI – Società generale d’informatica S.p.A., che si occupa dello sviluppo e della gestione della Piattaforma a cui iscriversi e dove presentare la domanda di erogazione del bonus, e della CONSAP – Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A., che si occupa di gestire le attività di liquidazione delle somme ai rispettivi beneficiari.

Bonus idrico: chi può richiederlo

L’accesso al bonus è possibile per tutte le persone fisiche che siano maggiorenni e residenti in Italia, senza considerare alcun limite relativo all’ISEE. Chi intende beneficiare del rimborso, però, deve essere titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento, oltre che di diritti personali di godimento già registrati alla data di presentazione dell’istanza, sugli edifici esistenti, sulle parti di edifici esistenti o sulle singole unità immobiliari per le quali si intende presentare domanda.

Se vi sono più cointestatari o titolari di diritti reali, è necessario dichiarare l’avvenuta comunicazione a essi se si intende usufruire del bonus. Inoltre, la domanda, per ciascun immobile, può essere presentata solo da un solo cointestatario o titolare di diritto reale o personale di godimento.

Bonus idrico: i lavori ammessi

Per poter accedere al bonus, i beneficiari devono dimostrare di aver effettuato, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari:

  • Degli interventi che riguardino la sostituzione di vasi sanitari in ceramica con dei nuovi apparecchi sanitari caratterizzati da scarico ridotto;
  • Degli interventi che riguardino la sostituzione di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con dei nuovi apparecchi caratterizzati dal poter limitare il proprio flusso d’acqua.

Le spese previste per poter usufruire di tale contributo devono essere esclusivamente quelle che riguardino:

  • La fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica, con un volume massimo di scarico minore o uguale di 6 litri, e i relativi sistemi di scarico previsti, comprendendo anche tutte quelle opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;
  • La fornitura e l’installazione di rubinetti e miscelatori per il bagno e la cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata minore o uguale di 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua minore o uguale di 9 litri al minuto, comprendendo anche tutte quelle opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.

Per poter accedere al rimborso è necessaria la registrazione al portale www.bonusidricomite.it.

Per poter formalizzare il proprio riconoscimento nella piattaforma, inoltre, è necessario il possesso della Carta d’Identità Elettronica o lo SPID.

Al momento di presentare la domanda di accesso al bonus, il beneficiario dovrà inserire una serie di informazioni, che se incomplete non garantiranno di poter usufruire del contributo. In particolare, questi dovrà:

  • Inserire nome, cognome e codice fiscale del beneficiario;
  • Inserire l’importo dell’effettiva spesa sostenuta, per la quale si chiede il rimborso;
  • Indicare la quantità del bene e delle specifiche della posa in opera o relative all’installazione delle opere ammissibili, come specificato dal Decreto MITE 27 settembre 2021;
  • Indicare le specifiche tecniche relative a ogni bene che è stato sostituito da apparecchi a limitazione di flusso d’acqua. Inoltre, dovrà specificare la portata massima d’acqua del prodotto che è stato acquistato;
  • Indicare l’identificativo catastale dell’immobile per il quale è stata presentata domanda di accesso al bonus idrico;
  • Dovrà esplicitamente dichiarare di non avere mai fruito di altre agevolazioni fiscali per la fornitura, posa in opera e installazione dei beni considerati per l’accesso a tale contributo, poiché non è cumulativo o alternativo ad altre forme di agevolazioni fiscali;
  • Indicare le coordinate del conto corrente del beneficiario, sul quale verrà poi accreditato il rimborso;
  • Indicare il titolo giuridico per il quale si richiede il bonus, specificando se è il proprietario o il cointestatario di un immobile, o ancora se è il titolare di un diritto reale di godimento;
  • Presentare un’attestazione degli estremi del contratto da cui deriva il suo diritto reale di godimento, se non è proprietario o cointestatario dell’immobile;
  • Presentare un’attestazione di comunicazione agli altri cointestatari o proprietari (identificati con nome, cognome e codice fiscale) in cui si espliciti la volontà di usufruire del bonus;
  • Allegare la copia della fattura elettronica o del documento commerciale in cui è stato riportato il codice fiscale del soggetto che richiede il credito. Per i soggetti che non sono tenuti ad emettere fattura elettronica, è considerata valida anche l’emissione di una fattura o di un documento commerciale, attestante l’acquisto del bene, ma anche la copia del versamento bancario o postale o mediante altri sistemi di pagamento accompagnata dalla documentazione del venditore che riconduca la transazione effettuata al prodotto che è stato effettivamente acquistato.

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Autore: Redazione Online

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