Il condono edilizio è una misura straordinaria con cui una legge consente, entro limiti e termini precisi, di ottenere un titolo in sanatoria per opere abusive che normalmente non potrebbero essere regolarizzate. Non è una procedura sempre disponibile e non coincide con la sanatoria ordinaria prevista dal Testo Unico dell’Edilizia.

In Italia ci sono stati tre condoni nazionali: nel 1985, nel 1994 e nel 2003. Nel 2026 non è aperta una nuova finestra generale di condono e non si può presentare una domanda soltanto perché l’opera è vecchia o perché è stata completata prima del 31 marzo 2003. Quella data era uno dei requisiti del terzo condono, ma la domanda doveva essere depositata nei termini previsti e doveva rispettare anche limiti volumetrici, vincoli e disciplina regionale.

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Il tema resta però attuale. Migliaia di pratiche presentate in passato non sono ancora definite e riemergono quando si deve vendere, ristrutturare, dividere o finanziare un immobile. Il problema corretto da porsi non è quindi “posso chiedere un condono oggi?”, ma esiste una domanda valida, che cosa copre e che cosa manca perché il Comune possa deciderla?

Che cosa consente un condono edilizio

Il condono è una disciplina eccezionale e temporanea. La legge stabilisce quali abusi possono essere ammessi, la data entro cui le opere dovevano risultare ultimate, i limiti dimensionali, i casi esclusi, le somme da versare e il termine per presentare l’istanza. Il Comune non può estendere il beneficio a opere o periodi diversi e le Regioni possono specificare la disciplina soltanto entro i limiti fissati dallo Stato.

Quando la domanda viene accolta, il Comune rilascia un titolo edilizio in sanatoria riferito alle opere descritte e rappresentate nell’istanza. Il risultato non deriva dal solo pagamento dell’oblazione: occorre che la pratica sia tempestiva, veritiera, completa e relativa a un’opera condonabile. Un versamento senza i requisiti sostanziali non trasforma l’abuso in un’opera legittima.

I tre condoni edilizi in Italia

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Condono Norma principale Data di ultimazione delle opere Limiti essenziali
Primo condono Legge 47/1985 Opere ultimate entro il 1° ottobre 1983 Applicazione delle condizioni, esclusioni e procedure stabilite dalla legge; domanda da presentare nei termini allora previsti
Secondo condono Articolo 39 della Legge 724/1994 Opere ultimate entro il 31 dicembre 1993 Per gli ampliamenti, limite del 30% della volumetria originaria o di 750 m³; per le nuove costruzioni valgono gli ulteriori limiti previsti dalla norma
Terzo condono Articolo 32 del DL 269/2003, convertito dalla Legge 326/2003 Opere ultimate entro il 31 marzo 2003 Limiti nazionali, tipologie dell’allegato, disciplina regionale e restrizioni particolarmente rilevanti nelle aree vincolate

Le tre leggi non sono intercambiabili. Una pratica del 1985 deve essere valutata secondo il primo condono, mentre una domanda del 2003 segue l’articolo 32 del DL 269/2003 e la relativa legge regionale. Non è possibile applicare retroattivamente la disciplina più favorevole scelta dal proprietario.

Anche la data dell’abuso deve essere provata. Dichiarazioni, fotografie, documenti catastali, fatture, immagini aeree e atti pubblici possono concorrere alla ricostruzione, ma spetta al richiedente fornire elementi seri e coerenti. Il semplice fatto che un edificio “sembri vecchio” o sia accatastato da molti anni non dimostra quando sia stata realizzata la singola opera abusiva.

È possibile chiedere un condono edilizio oggi?

Nel 2026 non è aperta una nuova finestra generale di condono edilizio nazionale. I termini ordinari dei tre provvedimenti straordinari sono chiusi: la sola anzianità dell’opera non permette di depositare una nuova istanza. Restano da valutare separatamente le fattispecie speciali previste dalla legge, come alcuni trasferimenti derivanti da procedure esecutive; non sono una riapertura del condono per tutti.

La novità del 2026 riguarda titoli già conseguiti, non nuove domande

La Legge di Bilancio 2026, all’articolo 1, comma 23 della Legge 199/2025, ha modificato l’articolo 5, comma 10 del DL 70/2011: il riferimento ai titoli in sanatoria comprende anche quelli conseguiti attraverso i tre condoni. La modifica interessa l’accesso agli interventi regionali di rigenerazione urbana previsti da quella disciplina, non sana un abuso ancora privo di titolo e non riapre i termini per le domande. Prima di progettare ampliamenti o trasformazioni di un immobile condonato bisogna comunque verificare la normativa regionale, i vincoli e i requisiti dello specifico intervento. Una domanda pendente non va trattata come un titolo già conseguito.

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È invece possibile che esista una domanda depositata in passato e ancora pendente. In questo caso il proprietario, l’erede o l’acquirente interessato devono ricostruire la pratica e chiedere al Comune di completare l’istruttoria. Il trasferimento dell’immobile non rende automaticamente inefficace l’istanza, ma neppure garantisce che sarà accolta: il nuovo proprietario subentra in una situazione che deve essere verificata nei documenti e nel merito.

Le notizie su proposte parlamentari o possibili riaperture non consentono di presentare istanze preventive. Finché non entra in vigore una legge, il proprietario deve applicare gli strumenti esistenti: verifica dello stato legittimo, tolleranze costruttive, accertamento di conformità oppure ripristino, in base al caso concreto.

Come verificare una vecchia domanda di condono

Il punto di partenza è l’accesso agli atti presso il Comune nel quale si trova l’immobile. Non basta la copia incompleta conservata dal precedente proprietario. Occorre recuperare il fascicolo comunale, il numero di protocollo, la legge di condono invocata, gli elaborati depositati, le richieste di integrazione, i pagamenti e gli eventuali pareri acquisiti.

Il tecnico deve poi confrontare tre realtà: quanto rappresentato nella domanda, quanto esiste oggi e quanto risulta dagli altri titoli edilizi. Se, dopo la domanda di condono, il fabbricato è stato ampliato o modificato, le opere successive non sono automaticamente comprese nella vecchia istanza. Devono avere un proprio titolo oppure essere valutate con gli strumenti di regolarizzazione oggi disponibili.

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Controllo Che cosa verificare Problema frequente
Protocollo e termine Data di presentazione, intestatario e legge richiamata Copia privata senza timbro o domanda presentata fuori termine
Opera richiesta Planimetrie, superfici, volumi, destinazione e tipologia di abuso Il proprietario ritiene condonato anche ciò che non compare negli elaborati
Ultimazione Prove che l’opera fosse completata entro la data prevista Documenti catastali o fotografie non riferibili alla specifica difformità
Pagamenti Oblazione, oneri concessori, integrazioni, interessi e diritti Acconti scambiati per saldo definitivo
Vincoli e pareri Paesaggio, beni culturali, rischio idrogeologico, demanio e altre tutele Assenza del parere necessario o vincolo incompatibile con il condono
Stato attuale Confronto tra domanda, titoli successivi, catasto e rilievo Nuove opere realizzate mentre la pratica era ancora pendente

Questa verifica dovrebbe confluire in una relazione tecnica chiara, con una cronologia delle opere e dei documenti. È lo stesso metodo necessario per ricostruire lo stato legittimo dell’immobile: catasto, stato dei luoghi e titoli edilizi devono essere confrontati, non sovrapposti per supposizione.

Se manca il numero della pratica: da dove cominciare

Raccogli indirizzo attuale e precedenti denominazioni della strada, dati catastali e loro variazioni, nominativo di chi presentò la domanda, atti di acquisto o successione e ricevute disponibili. Chiedi all’ufficio competente quali identificativi permettono di rintracciare il fascicolo; poi presenta l’accesso secondo la procedura comunale, motivando il tuo interesse e allegando titolarità e delega quando necessarie. Recuperare una pratica non significa presentare un nuovo condono.

Un esempio di servizio locale è quello di Roma Capitale: la scheda istituzionale distingue SIPRE per l’accesso digitale agli atti e SICER online per le procedure semplificate di definizione delle domande e di perfezionamento del silenzio-assenso. È prevista anche la richiesta di aggiornamento della titolarità della pratica. Il percorso richiede l’incarico a un tecnico abilitato; non è un sistema nazionale da applicare indistintamente a tutti i Comuni e non garantisce l’accoglimento.

Esempio pratico: un erede ritrova soltanto una ricevuta

In un caso ipotetico, l’erede di un appartamento trova un pagamento intestato al genitore, ma non la domanda completa. Il primo obiettivo non è pagare di nuovo: è recuperare protocollo, elaborati e successive comunicazioni dal fascicolo. Supponiamo che la pratica riguardi una veranda, mentre il rilievo attuale mostri anche un’altra chiusura realizzata dopo la domanda. Il tecnico deve separare le due opere e verificare i rispettivi titoli: non può estendere la vecchia istanza alla seconda chiusura solo perché appartiene allo stesso alloggio.

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L’esito utile del primo controllo è una ricostruzione documentale: opere comprese nella domanda, documenti mancanti, pagamenti da riscontrare e opere estranee da valutare separatamente. Su questa base si decide come chiedere la definizione al Comune. Né la ricevuta né la successione risolvono da sole la condonabilità.

Quando una domanda può essere respinta

Il decorso di molti anni non obbliga il Comune ad accogliere una domanda priva dei requisiti. Il diniego può derivare dalla tardività dell’istanza, dalla mancata prova della data, dal superamento dei limiti dimensionali, dalla tipologia di abuso, da dichiarazioni non veritiere, dalla presenza di vincoli ostativi o dalla mancata integrazione di documenti e pagamenti richiesti.

Per il terzo condono la disciplina è particolarmente restrittiva. L’articolo 32 del DL 269/2003 individua opere non suscettibili di sanatoria e attribuisce alle Regioni un ruolo importante nella definizione delle condizioni applicabili. Perciò due abusi simili, situati in Regioni diverse o in aree soggette a vincoli differenti, possono avere esiti diversi.

Non è corretto affermare in assoluto che nessuna opera vincolata sia condonabile, ma neppure che basti un parere favorevole ottenuto dopo i lavori. Contano tipo e data del vincolo, natura assoluta o relativa della tutela, legge di condono applicata, normativa regionale e compatibilità dell’intervento. L’approfondimento sul condono in area vincolata approfondisce questi limiti.

Silenzio-assenso: la pratica non è automaticamente accolta

Le leggi sul condono hanno previsto, in determinate condizioni, la formazione di un titolo per decorso del tempo. Nella pratica, però, il silenzio-assenso non nasce dalla sola anzianità della domanda. Devono sussistere tutti i presupposti: istanza presentata nei termini, opera astrattamente condonabile, documentazione completa, oblazione e oneri corrisposti e pareri favorevoli quando necessari.

Una domanda incompleta o riferita a un abuso escluso dal condono non diventa valida perché il Comune è rimasto inattivo. Anche la presenza di un vincolo può impedire la formazione del silenzio-assenso finché non viene acquisito il parere dell’autorità competente. Prima di utilizzare una vecchia pratica in una compravendita o in un nuovo progetto è quindi necessario ottenere una verifica formale, non affidarsi alla frase “sono passati più di due anni”.

Il proprietario può sollecitare la definizione del procedimento e, nei casi di inerzia, valutare con un legale i rimedi amministrativi. La strategia dipende dallo stato reale del fascicolo: diffidare il Comune senza avere controllato completezza, pagamenti e vincoli può soltanto accelerare un diniego.

Prima di calcolare un termine bisogna identificare la legge applicabile. Il primo condono richiama l’articolo 35 della Legge 47/1985; il secondo l’articolo 39 della Legge 724/1994; il terzo l’articolo 32, comma 37 del DL 269/2003. Quest’ultimo collega il meccanismo anche a specifici adempimenti documentali e fiscali e ai pagamenti: non basta sommare ventiquattro mesi al protocollo di una qualsiasi domanda. Le regole delle tre discipline non vanno confuse con quelle della sanatoria ordinaria degli articoli 36 e 36-bis.

Quanto costa definire un condono edilizio

Non esiste un prezzo attuale universale al metro quadrato. Le cifre di 60, 100 o 150 euro/m² che circolano online confondono spesso oblazione, contributo di costruzione e costo complessivo della pratica. Le somme dipendono dalla legge applicata, dalla tipologia e dimensione dell’abuso, dalle tariffe e maggiorazioni regionali, dagli oneri comunali e da quanto è già stato versato.

Per definire una pratica pendente possono essere richiesti il saldo dell’oblazione statale, l’integrazione regionale, gli oneri concessori, diritti di segreteria, interessi e altre somme previste dal Comune. A queste voci si aggiungono rilievo, accesso agli atti, elaborati grafici, relazione tecnica, verifiche strutturali o paesaggistiche e aggiornamento catastale.

Il preventivo corretto deve separare ciò che è dovuto all’amministrazione dal compenso del professionista. Prima di indicare una cifra il tecnico deve conoscere almeno legge di condono, superficie e volume dichiarati, destinazione, pagamenti effettuati, documentazione mancante e presenza di vincoli. Senza questi dati, qualsiasi totale è soltanto una stima priva di fondamento.

Condono edilizio dopo 30 o 40 anni

Un abuso non diventa condonabile per il semplice trascorrere di 30 o 40 anni. L’illecito amministrativo collegato alla trasformazione del territorio ha carattere permanente e il Comune può ordinare il ripristino anche a distanza di molto tempo. L’affidamento del proprietario, la buona fede o l’acquisto recente non sostituiscono un titolo edilizio.

Può invece essere ancora definita una domanda tempestivamente presentata molti anni fa. In questo caso l’età riguarda la pratica, non la nascita di un nuovo diritto al condono. Occorre dimostrare che l’opera rientrava nella legge invocata e che l’istanza conservi tutti i requisiti.

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Anche la prescrizione del reato edilizio non regolarizza l’immobile. Il profilo penale e quello amministrativo seguono regole differenti: l’eventuale estinzione del reato non impedisce necessariamente la demolizione e non crea conformità urbanistica.

Condono, catasto e agibilità

L’accatastamento non costituisce condono. Il Catasto descrive il bene principalmente per finalità fiscali, mentre la legittimità delle opere dipende dai titoli conservati dal Comune. Una planimetria catastale coerente con lo stato attuale può essere un documento utile, ma non prova che ampliamento, cambio d’uso o diversa distribuzione siano stati autorizzati.

Neppure l’agibilità sostituisce il titolo edilizio in sanatoria. Il condono può essere uno dei presupposti per ricostruire la regolarità del bene, ma restano da verificare sicurezza strutturale, requisiti igienico-sanitari, impianti, prevenzione incendi e adempimenti catastali. Il rilascio di un atto non deve essere esteso a profili che quell’atto non verifica.

Vendere o acquistare un immobile con condono pendente

La presenza di una domanda pendente non impedisce in assoluto il trasferimento dell’immobile, ma rende essenziale la verifica documentale. Nell’atto devono essere riportati gli estremi richiesti dalla legge e il notaio deve poter esaminare domanda, pagamenti e dichiarazioni necessarie. La commerciabilità formale non equivale però alla certezza che il Comune accoglierà il condono.

Chi acquista subentra nel rischio amministrativo. Se la pratica viene respinta, può trovarsi proprietario di un’opera soggetta a demolizione o di un immobile diverso da quello economicamente valutato. Per questo è opportuno subordinare le decisioni a una relazione tecnica e regolare nel contratto responsabilità, garanzie, eventuali somme trattenute e conseguenze del diniego.

L’approfondimento sull’acquisto di immobili con abusi edilizi esamina più nel dettaglio i rischi per acquirente e venditore.

L’eccezione delle vendite giudiziarie non è un condono automatico

L’articolo 40 della Legge 47/1985 e i rinvii dei condoni successivi prevedono una disciplina speciale per determinati trasferimenti da procedure esecutive. La domanda può essere presentata entro 120 giorni dall’atto di trasferimento, ma soltanto se l’immobile rientra nelle condizioni di sanabilità del condono applicabile e se le ragioni di credito rispettano il requisito temporale previsto dalla legge. Non basta quindi acquistare all’asta un immobile abusivo.

Prima di partecipare, fai leggere perizia, avviso di vendita e documenti edilizi a un tecnico e, per i presupposti della procedura, a un legale. La verifica deve distinguere questa possibilità dalla sanatoria ordinaria richiamata dall’articolo 46, comma 5 del DPR 380/2001, che ha requisiti e decorrenza propri. Il prezzo ridotto dell’immobile non compensa un’ipotesi di regolarizzazione che non sia stata dimostrata.

Si possono eseguire lavori mentre il condono è pendente?

Una domanda di condono non rende liberamente modificabile l’opera abusiva. Gli interventi successivi devono avere un proprio titolo e non devono impedire al Comune di riconoscere consistenza e ultimazione del manufatto descritto nella domanda. Demolire, ricostruire o ampliare senza una valutazione preventiva può rendere impossibile il confronto con l’opera originaria.

Sono possibili interventi compatibili, soprattutto quando necessari alla conservazione e alla sicurezza, ma devono essere progettati e autorizzati tenendo separata la parte oggetto di condono. Prima dei lavori è prudente chiedere al Comune come rappresentare le opere e verificare la disciplina regionale. L’approfondimento sul condono pendente e nuovi interventi illustra i rischi più frequenti.

Condono e sanatoria edilizia: qual è la differenza

Il condono è una legge straordinaria che, per un periodo limitato, ammette alla regolarizzazione anche opere non conformi alla disciplina urbanistica, entro i confini stabiliti dal legislatore. La sanatoria ordinaria è invece una procedura sempre prevista dall’ordinamento, ma può essere utilizzata soltanto quando l’intervento possiede i requisiti di conformità richiesti.

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Aspetto Condono edilizio Sanatoria ordinaria
Natura Misura straordinaria introdotta da una legge speciale Procedimento amministrativo disciplinato dal DPR 380/2001
Disponibilità Termini generali chiusi; fattispecie speciali, come alcuni trasferimenti da procedure esecutive, da verificare separatamente Può essere richiesta oggi se ricorrono i requisiti dell’articolo applicabile
Conformità Può derogare alla conformità ordinaria entro limiti rigorosi Richiede la conformità urbanistica ed edilizia stabilita dagli articoli 36 o 36-bis
Costo Oblazione, oneri e somme previste dalla specifica legge e dalle discipline regionali e comunali Sanzione e contributi determinati secondo il Testo Unico dell’Edilizia
Esito Titolo in sanatoria riferito alle opere comprese nella domanda Permesso o SCIA in sanatoria riferiti all’intervento verificato

L’articolo 36 del DPR 380/2001 continua a disciplinare l’accertamento di conformità per gli interventi eseguiti in assenza o totale difformità dal Permesso di Costruire o dalla SCIA alternativa, richiedendo conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia sia al momento della realizzazione sia al momento della domanda.

L’articolo 36-bis, introdotto dal Salva Casa, riguarda invece parziali difformità, assenza o difformità dalla SCIA e variazioni essenziali. In questi casi la norma richiede conformità urbanistica attuale e rispetto della disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione, con una procedura e sanzioni specifiche. Non si tratta di un condono generalizzato.

Per tolleranze, stato legittimo, cambi d’uso e altre novità è disponibile la guida completa al Decreto Salva Casa.

Che cosa succede se il condono viene negato

Il diniego conferma che l’opera non ha ottenuto il titolo straordinario richiesto. Il Comune può quindi proseguire o rinnovare il procedimento sanzionatorio, ordinare il ripristino e applicare le conseguenze previste per il tipo di abuso. La demolizione non viene evitata soltanto perché la domanda è rimasta pendente per decenni.

Prima di impugnare il provvedimento bisogna capire se il problema riguarda un errore dell’amministrazione oppure un requisito realmente mancante. Termini e modalità di ricorso sono rigorosi. Parallelamente il tecnico può verificare se le opere, pur non condonabili, siano oggi inquadrabili in una sanatoria ordinaria o se sia possibile eliminare le sole parti illegittime. Le due strade non sono automatiche e non devono essere promesse prima della verifica.

La restituzione di somme versate dipende dalla legge applicata, dalla natura del pagamento e dalla ragione del diniego. Non è corretto attribuire una regola unica a oblazione, oneri concessori e diritti: ogni voce deve essere ricostruita sulla base degli atti e delle norme applicabili.

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Domande frequenti

Qual è stato l’ultimo condono edilizio?

L’ultimo condono nazionale è quello introdotto dall’articolo 32 del DL 269/2003, convertito dalla Legge 326/2003. Riguardava, entro limiti e condizioni, opere ultimate entro il 31 marzo 2003 e domande presentate nei termini allora stabiliti.

Nel 2026 è aperto un condono edilizio?

Non è aperta una nuova finestra generale nazionale. Possono essere ancora istruite le vecchie domande tempestive; le discipline speciali per alcuni trasferimenti da procedure esecutive richiedono una verifica distinta dei presupposti. Non consentono di chiedere liberamente il condono per qualsiasi immobile abusivo.

Quanto dura una pratica di condono?

Non esiste una durata uguale per tutti i Comuni. Molte pratiche sono ferme da anni per arretrati, documenti mancanti, vincoli o pagamenti da determinare. Il silenzio dell’amministrazione non equivale sempre ad accoglimento.

Una casa abusiva da più di 30 anni è sanata?

No. Il tempo trascorso non sostituisce il titolo edilizio e non impedisce in via generale l’ordine di demolizione. È diverso il caso di una domanda di condono presentata tempestivamente e ancora pendente.

Il catasto prova che l’immobile è condonato?

No. L’accatastamento ha funzione principalmente fiscale. Per dimostrare la legittimità servono il provvedimento di condono oppure gli altri titoli edilizi comunali riferiti alle opere.

Il pagamento dell’oblazione chiude la pratica?

No. Il versamento è uno dei presupposti, ma il Comune deve verificare tempestività, documentazione, limiti, vincoli e condonabilità dell’opera. Un pagamento non dovuto o insufficiente non crea un titolo.

Un erede può proseguire la domanda?

La successione non cancella la pratica. L’erede deve comunicare il proprio interesse, recuperare il fascicolo e verificare che domanda, opera e pagamenti siano corretti. Eredita però anche il rischio di un eventuale diniego.

Il Salva Casa ha riaperto il condono?

No. Il DL 69/2024 ha modificato tolleranze, stato legittimo e sanatoria ordinaria, ma non ha riaperto i termini dei condoni straordinari.

Fonti e riferimenti normativi

I testi storici individuano le finestre e i requisiti dei tre condoni: vanno letti insieme alle modifiche successive e alla disciplina regionale applicabile. I servizi comunali citati sono esempi locali, non procedure nazionali.