Una sequenza senza interruzioni di DURC regolari attesta la continuità del requisito contributivo dell’impresa che partecipa a una gara. La stazione appaltante deve attenersi alle certificazioni degli enti previdenziali e non può sostituire un proprio calcolo per ricavare una grave irregolarità da pagamenti che non hanno impedito il rilascio dei documenti positivi.

Il Consiglio di Stato lo ha chiarito con la sentenza n. 6561/2026, riformando la decisione che aveva annullato l’aggiudicazione di lavori di messa in sicurezza di aree industriali. Nel periodo rilevante l’aggiudicataria disponeva sempre di DURC regolare, nonostante fossero stati prodotti in giudizio versamenti alla Cassa Edile eseguiti in date successive.

La pronuncia affronta anche un secondo tema: una dichiarazione di subappalto facoltativo pari al 50% della categoria prevalente poteva essere corretta al 49% con soccorso istruttorio, perché l’impresa possedeva già la qualificazione per eseguire integralmente i lavori.

La gara per i lavori e il ricorso della seconda classificata

La procedura riguardava lavori di messa in sicurezza di aree industriali. Erano state presentate 274 offerte; dopo il calcolo della soglia di anomalia, la migliore proposta aveva un ribasso del 29,320%, mentre il raggruppamento secondo classificato aveva offerto il 29,290%.

L’aggiudicazione venne contestata per due ragioni. La prima era la dichiarazione di voler subappaltare il 50% della categoria prevalente, poi ridotta al 49% mediante soccorso istruttorio. La seconda era la presunta irregolarità contributiva alla data di scadenza delle offerte.

Il TAR accolse entrambe le censure e dispose il subentro del raggruppamento ricorrente dopo la verifica dei requisiti. Il Consiglio di Stato ha invece ritenuto legittimo l’operato della stazione appaltante su tutti e due i profili.

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I pagamenti alla Cassa Edile contestati

Nel giudizio erano stati prodotti due versamenti. Il primo, di 10.489,19 euro, era stato effettuato il 20 ottobre 2025 e riguardava i mesi di giugno, luglio e agosto. Il secondo, di 5.619 euro, risaliva al 18 dicembre e si riferiva a settembre e ottobre.

La scadenza per presentare le offerte era il 18 settembre 2025. Il primo giudice aveva ricavato dalle date dei pagamenti la mancanza di regolarità contributiva nel momento decisivo e la violazione del principio di continuità del requisito.

Il Consiglio di Stato ha cambiato prospettiva: per stabilire se la violazione fosse grave e rilevante ai fini della gara bisognava partire dai DURC emessi dagli enti competenti, non da un conteggio autonomo della stazione appaltante o del giudice.

Che cosa significa continuità del requisito contributivo

I requisiti generali devono essere posseduti al momento richiesto dalla procedura e conservati senza interruzioni durante le fasi rilevanti della gara. La regola impedisce che un’impresa partecipi, perda successivamente un requisito e lo recuperi soltanto quando viene controllata.

Questa continuità non si dimostra però con impressioni o documenti scelti isolatamente. Per la regolarità previdenziale il Codice dei contratti collega la grave violazione a ciò che impedisce il rilascio del DURC.

Nel caso esaminato i documenti positivi coprivano ininterrottamente il periodo dalla pubblicazione della gara, il 30 luglio 2025, fino alla scadenza delle offerte e oltre. La continuità era quindi certificata.

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Gli articoli 94 e 95 rinviano allo stesso parametro

L’articolo 94, comma 6, del D.Lgs. 36/2023 disciplina le gravi violazioni contributive definitivamente accertate come causa di esclusione automatica. L’articolo 95, comma 2, riguarda invece quelle gravi non definitivamente accertate e la relativa esclusione non automatica.

Per entrambi i casi l’Allegato II.10 richiama un criterio comune: sono gravi le violazioni ostative al rilascio del DURC secondo il Decreto interministeriale 30 gennaio 2015, oppure delle corrispondenti certificazioni degli enti non aderenti allo sportello unico.

La distinzione fra accertamento definitivo e non definitivo rimane importante, ma non consente di ignorare il parametro certificativo stabilito dal legislatore.

Il DURC è il documento probatorio vincolante per il controllo

Il DURC serve a standardizzare e semplificare le verifiche. Gli enti previdenziali dispongono degli archivi, delle denunce e delle regole tecniche necessarie per stabilire se una posizione sia regolare alla data considerata.

Secondo il Consiglio di Stato, tutte le stazioni appaltanti devono attenersi a quel documento. Se esiste una successione continua di DURC positivi, il controllo del requisito va concluso favorevolmente.

Per funzionamento, validità e differenza dall’attestazione di congruità si può consultare la guida sul DURC online.

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Il limite della stazione appaltante

L’amministrazione aggiudicatrice deve acquisire e controllare il DURC, verificare la copertura del periodo rilevante e rilevare eventuali interruzioni o documenti negativi. Non può però trasformarsi nell’ente certificatore.

Nel caso concreto avrebbe dovuto ignorare la sequenza ufficiale e stabilire autonomamente che determinati versamenti alla Cassa Edile erano tardivi e abbastanza gravi da imporre l’esclusione. Il Consiglio di Stato ha escluso questo potere sostitutivo.

Il limite tutela sia l’uniformità delle gare sia l’affidabilità del sistema: la medesima posizione contributiva non può risultare regolare per l’ente competente e irregolare per ogni singola stazione sulla base di criteri propri.

Pagamento successivo non significa sempre regolarizzazione postuma

Una data di versamento successiva alla scadenza dell’offerta può far pensare che l’impresa abbia sanato il debito durante la gara. La sentenza invita però a non confondere il pagamento successivo con una regolarizzazione postuma del DURC.

Qui il ritardo dei pagamenti, contenuto nel periodo considerato dagli enti, non aveva impedito il rilascio di DURC regolari. L’impresa non era passata da una certificazione negativa a una positiva: era rimasta certificata come regolare senza soluzione di continuità.

Il principio rigoroso che vieta di sanare in gara una vera irregolarità contributiva resta valido, ma presuppone che l’irregolarità esista secondo le regole del DURC.

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Perché la soglia economica non bastava

Il primo giudice aveva valorizzato anche l’ammontare dei pagamenti, superiore alla soglia minima richiamata nella disciplina. Il Consiglio di Stato ha ritenuto insufficiente questo passaggio.

L’importo non può essere isolato dalla condizione decisiva: la violazione deve essere di quelle ostative al rilascio del documento. Se gli enti emettono DURC positivi per tutto il periodo e la loro legittimità non viene specificamente contestata, non si forma la grave irregolarità espulsiva.

Non è quindi corretto applicare una soglia monetaria come automatismo alternativo al sistema certificativo.

Come contestare un DURC ritenuto illegittimo

Il documento positivo non è sottratto a ogni controllo. Chi sostiene che sia stato rilasciato illegittimamente deve però contestare la determinazione dell’ente previdenziale con lo strumento appropriato e davanti al giudice competente, quando ne abbia la legittimazione.

Nel giudizio amministrativo può essere richiesto, nei limiti riconosciuti dalla giurisprudenza, un accertamento incidentale. Occorre indicare il vizio del DURC e dimostrare perché l’ente avrebbe applicato male le regole di rilascio.

Nel caso della sentenza 6561/2026 la ricorrente non aveva formulato una contestazione di questo tipo, né aveva provato che la tardività dei versamenti fosse ostativa ai DURC regolarmente emessi.

La sequenza dei controlli da ricostruire

Verifica Che cosa controllare Effetto nel caso deciso
Periodo rilevante Dalla data richiesta dalla gara e per tutta la procedura Coperto senza interruzioni
DURC emessi Esito, validità e continuità temporale Tutti regolari
Versamenti prodotti Se siano ostativi secondo l’ente certificatore Non impedivano il DURC positivo
Contestazione del certificato Vizio specifico e domanda di accertamento Non proposta in modo pertinente
Decisione della stazione Attenersi alla certificazione ufficiale Requisito verificato positivamente

Il secondo tema: il 50% di subappalto dichiarato

Nel DGUE l’aggiudicataria aveva dichiarato di voler subappaltare il 50% delle lavorazioni della categoria prevalente. Un chiarimento della stazione appaltante aveva fissato il massimo sotto il 50%, in modo che l’esecutore conservasse una quota prevalente.

Dopo il soccorso istruttorio, la percentuale venne ridotta al 49%. Il TAR aveva considerato illegittima la correzione e ritenuto necessaria l’esclusione.

Il Consiglio di Stato ha invece osservato che l’articolo 119 del D.Lgs. 36/2023 sanziona con la nullità l’accordo di subappalto eccedente, ma non prevede automaticamente l’espulsione del concorrente che abbia indicato una quota non consentita.

Perché il soccorso istruttorio era ammesso

L’impresa possedeva una qualificazione OG3 sufficiente a eseguire integralmente la categoria prevalente. Non utilizzava quindi il subappalto per colmare un requisito di partecipazione mancante.

La dichiarazione riguardava un subappalto facoltativo, destinato alla fase esecutiva, e non modificava elementi tecnici o economici dell’offerta. Poteva essere sanata ai sensi dell’articolo 101, comma 1, lettera b), riducendo la quota entro il limite.

La guida sul subappalto, limiti, autorizzazione e responsabilità approfondisce la disciplina generale.

Subappalto facoltativo e subappalto necessario

La conclusione non si estende automaticamente al subappalto necessario o qualificatorio. In quest’ultimo l’operatore dichiara il ricorso a un terzo perché non possiede direttamente la qualificazione richiesta per determinate lavorazioni.

La dichiarazione incide allora sull’ammissibilità alla gara e non può essere liberamente riscritta dopo la scadenza. La giurisprudenza richiamata nella sentenza mantiene un’impostazione rigorosa.

Prima di valutare il soccorso istruttorio bisogna quindi chiarire se il concorrente avrebbe potuto partecipare ed eseguire le lavorazioni anche senza quel subappalto.

Cosa deve fare concretamente la stazione appaltante

Il fascicolo dovrebbe contenere i DURC acquisiti, i rispettivi periodi di validità e la prova che non esistano intervalli scoperti. In presenza di un documento negativo, occorre applicare la disciplina del Codice e verificare natura e momento della violazione.

Se un concorrente produce ricevute o dati contributivi per contestare il DURC altrui, l’amministrazione deve capire se venga denunciato un vero vizio del certificato. Non può dichiararne implicitamente l’erroneità con una valutazione previdenziale autonoma.

Sul subappalto deve invece distinguere fra quota esecutiva facoltativa e dichiarazione necessaria alla qualificazione, oltre a controllare eventuali cause di esclusione espressamente previste dalla legge di gara.

Cosa non dice la sentenza

La pronuncia non consente a un’impresa realmente irregolare di recuperare il requisito dopo la scadenza dell’offerta. Se esiste un DURC negativo o un’interruzione, la continuità deve essere valutata secondo le regole applicabili.

Non rende ogni DURC positivo incontestabile: la certificazione può essere impugnata o sottoposta ad accertamento incidentale con una domanda specifica e prove pertinenti.

Non stabilisce infine che qualsiasi errore sul subappalto sia sanabile. La correzione è stata ammessa perché si trattava di subappalto facoltativo, l’impresa possedeva la qualificazione completa e la percentuale non era un elemento essenziale dell’offerta.

La regola pratica della sentenza 6561/2026

Per verificare la continuità della regolarità contributiva in gara, la stazione appaltante deve ricostruire la sequenza dei DURC relativi al periodo interessato. Se tutti sono positivi e si susseguono senza vuoti, il requisito è attestato.

Ricevute di pagamento successive non autorizzano l’amministrazione a sostituirsi all’ente previdenziale, salvo che venga contestata in modo specifico la legittimità del certificato. Lo stesso rigore nella qualificazione vale per il subappalto: la correzione del facoltativo non diventa una scorciatoia per acquisire requisiti mancanti.

Fonti ufficiali

Allegato riservato
Scarica la sentenza n. 6561/2026 del Consiglio di Stato

Consiglio-Stato-sentenza-6561-2026.pdf - 86,2 KB

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