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Il decreto MASE 275/2026 aggiorna la gestione dei dati di geolocalizzazione. Cambiano decorrenza e associazione alla targa: non è un rinvio generale del RENTRI.
Cambia il calendario della geolocalizzazione nel RENTRI: la decorrenza delle disposizioni sulla gestione dei dati dei percorsi degli autoveicoli viene differita al 13 settembre 2027. La novità è contenuta nel decreto direttoriale MASE n. 275 del 12 ottobre 2026, segnalato dal portale RENTRI il 14 ottobre.
Per le imprese che organizzano il trasporto dei rifiuti, anche provenienti dai cantieri, il punto da chiarire subito è il perimetro: non si tratta di una sospensione generale del sistema di tracciabilità. Dati dei percorsi, presenza dei dispositivi, formulari e altri adempimenti non vanno confusi.
Sommario
Il provvedimento approva le modalità di gestione delle informazioni relative ai percorsi e modifica due passaggi del precedente decreto direttoriale n. 253 del 12 dicembre 2024. Il primo riguarda l’identificazione del veicolo; il secondo la decorrenza delle disposizioni sui dati.
L’associazione del sistema di geolocalizzazione viene riferita alla sola targa dell’autoveicolo, eliminando il riferimento al telaio. Resta il criterio dell’identificazione univoca in relazione al singolo percorso: non significa che il dispositivo possa produrre tracce prive di un collegamento verificabile al mezzo utilizzato.
Per la decorrenza, il riferimento al dodicesimo mese viene sostituito con quello al diciannovesimo mese, con la data espressamente indicata del 13 settembre 2027. È questa la novità temporale da riportare nei programmi di adeguamento, senza estenderla a obblighi diversi.
L’articolo 16 del D.M. 59/2023 riguarda i soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI che trasportano rifiuti speciali pericolosi. La disposizione prevede un’eccezione per chi effettua il trasporto dei propri rifiuti ed è iscritto all’Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell’articolo 212, comma 8, del D.lgs. 152/2006.
Non è quindi sufficiente sapere che un’attività produce rifiuti edili per concludere che ogni mezzo dell’impresa debba rientrare in questo specifico sistema. Bisogna individuare il ruolo svolto, la classificazione dei rifiuti e la posizione del trasportatore.
Nel cantiere, inoltre, materiali da demolizione e rifiuti pericolosi non sono sinonimi. La corretta classificazione viene prima della scelta del percorso documentale: un’indicazione generica come “macerie” non sostituisce le verifiche necessarie sul rifiuto effettivamente movimentato.
L’allegato tecnico richiede un tracciamento completo del tragitto pertinente, con punti ordinati nel tempo. La sequenza deve consentire di ricostruire il percorso dall’inizio del trasporto del rifiuto speciale pericoloso alla destinazione, secondo le configurazioni descritte nel documento.
Fra i requisiti sono indicati un intervallo temporale massimo di tre minuti tra coordinate diverse e una tolleranza massima di due minuti per associare l’evento del FIR digitale al dato di posizione. Sono parametri tecnici del sistema: non autorizzano soste o deviazioni e non sono i termini generali di compilazione del formulario.
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Richiedi informazioni gratisLa soluzione deve inoltre gestire l’accuratezza del segnale. Per il confronto con un fornitore è dunque più utile chiedere come vengano prodotte, associate ed esportate le tracce che limitarsi alla domanda “il dispositivo ha il GPS?”.
L’allegato prevede la trasmissione della traccia dopo quella dei dati del FIR digitale, mediante interfacce dedicate o servizi di supporto del RENTRI. Il formato di interscambio indicato è GPX, versione 1.1; ulteriori specifiche tecniche di trasmissione sono demandate al Ministero.
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Va quindi distinta l’approvazione delle modalità dalla disponibilità di ogni dettaglio operativo di integrazione. Prima di considerare concluso l’adeguamento di un gestionale occorre verificare la documentazione tecnica applicabile e gli aggiornamenti ufficiali, non la sola presenza di un file esportabile.
Per l’archiviazione, il documento richiede disponibilità ed estraibilità dei dati trasmessi, con i relativi metadati, per un tempo massimo di tre anni. Il sistema deve permettere un’esportazione standard in caso di controllo: affidarsi esclusivamente alla visualizzazione del tragitto su una schermata non risponde, da solo, a questa esigenza.
Il differimento permette di organizzare il lavoro sui dati dei percorsi. Non deve però portare a rinviare indiscriminatamente registri, formulari o verifiche sul trasportatore: il decreto interviene su disposizioni individuate, non cancella il resto della disciplina applicabile.
Per l’impresa e il responsabile che segue i servizi di trasporto, una verifica utile può essere organizzata in quattro passaggi:
Il messaggio della novità è quindi circoscritto ma importante: c’è una nuova decorrenza per i dati dei percorsi e ci sono modalità tecniche da preparare. Non un “tutto rinviato”, ma un aggiornamento da inserire correttamente nella gestione dei trasporti.
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