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Antenne vicino a scuole e siti sensibili: due sentenze chiariscono quando distanze, deroghe e divieti comunali sono validi o illegittimi.
I Comuni possono limitare la collocazione delle antenne per telefonia vicino a scuole, ospedali e altri siti sensibili, ma non possono bloccare in modo generalizzato lo sviluppo della rete. Il confine dipende da come è scritta la regola: sono ammissibili criteri riferiti a luoghi specifici e superabili quando l’operatore dimostra una necessità tecnica; sono invece illegittimi i divieti estesi a vaste aree o fondati su alternative non provate.
Due recenti sentenze del Consiglio di Stato mostrano i due lati della questione. La n. 6491/2026 ha annullato un divieto che interessava ampie porzioni del territorio comunale. La n. 6527/2026 ha invece confermato una distanza di 50 metri da siti sensibili, perché la norma consentiva una deroga motivata dalle esigenze di copertura del servizio.
Sommario
Un operatore aveva chiesto l’autorizzazione per installare una stazione radio base sulla copertura di un edificio. Il Comune aveva negato il titolo applicando il proprio regolamento, che imponeva per i nuovi impianti una distanza minima di 50 metri dai siti sensibili individuati dalla disciplina locale.
La disposizione non si fermava però al divieto. Ammetteva espressamente l’installazione a distanza inferiore quando l’operatore avesse dimostrato, sul piano tecnico, che quella posizione era necessaria per garantire il servizio pubblico e la corretta copertura del bacino d’utenza.
Il TAR aveva respinto il ricorso e il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6527/2026, ha confermato il risultato. Il punto decisivo non è stato quindi stabilire che ogni distanza comunale sia valida, ma verificare che quella specifica cautela fosse circoscritta, riferita a siti sensibili e realmente derogabile.
I valori massimi di esposizione ai campi elettromagnetici appartengono alla disciplina statale. Un Comune non può sostituirli con proprie soglie sanitarie né utilizzare il regolamento urbanistico per introdurre limiti di emissione diversi.
L’articolo 8, comma 6, della Legge 36/2001 consente però ai Comuni di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e di minimizzare l’esposizione della popolazione con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico. La minimizzazione non coincide con la fissazione di una nuova soglia: serve a scegliere, quando tecnicamente possibile, una collocazione meno vicina a luoghi meritevoli di particolare cautela.
La sentenza precisa quindi che la finalità di ridurre l’esposizione non rende da sola illegittima una regola locale. Occorre verificare che la misura non impedisca la copertura del segnale e non si trasformi in un divieto generalizzato.
La distanza di 50 metri non era assoluta. L’operatore poteva chiedere di superarla e documentare che una collocazione più vicina fosse necessaria per coprire correttamente l’area interessata.
Secondo il Consiglio di Stato, questa possibilità impediva alla norma di bloccare automaticamente l’impianto. L’onere iniziale spettava all’operatore: insieme alla richiesta di deroga doveva presentare simulazioni radioelettriche, mappe di copertura, caratteristiche della rete o altri elementi capaci di spiegare perché siti più lontani non fossero adeguati.
La deroga non può tuttavia rimanere soltanto formale. Se la documentazione dimostra una reale esigenza di servizio, il Comune deve esaminarla concretamente e motivare l’eventuale rigetto. Una clausola scritta nel regolamento ma sistematicamente inapplicata potrebbe produrre lo stesso effetto di un divieto assoluto.
| Regola comunale | Valutazione indicativa | Elemento decisivo |
|---|---|---|
| Divieto su vaste zone del territorio | Normalmente illegittimo | Impedisce o compromette la realizzazione della rete |
| Tutela di siti sensibili specificamente individuati | Può essere ammessa | Deve restare puntuale e proporzionata |
| Distanza fissa e inderogabile | Critica | Rischia di diventare una limitazione generalizzata |
| Distanza accompagnata da deroga tecnica effettiva | Può essere valida | La copertura del servizio deve poter prevalere quando necessaria |
| Sito alternativo proposto dal Comune | Non basta una semplice indicazione | Servono dati che dimostrino l’equivalenza tecnica |
La sentenza n. 6491/2026 aveva esaminato un piano che escludeva le stazioni radio base dalle zone di salvaguardia totale e ambientale, interessando porzioni ampie del territorio. In quel caso il Consiglio di Stato ha ritenuto che la pianificazione avesse superato il limite dei criteri localizzativi puntuali.
Il Comune aveva inoltre indicato un sito alternativo distante circa tre chilometri, senza dimostrarne l’equivalenza attraverso dati di copertura o simulazioni. Il diniego e la disposizione generale del piano sono stati annullati, fermo restando il riesame amministrativo e la possibilità di applicare vincoli realmente esistenti.
Le due pronunce non sono in contraddizione. Nella n. 6491 il divieto coinvolgeva aree vaste e l’alternativa non era tecnicamente provata; nella n. 6527 la cautela riguardava siti sensibili e poteva essere superata dimostrando le esigenze della rete.
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Richiedi informazioni gratisNel giudizio è stata richiamata la sentenza n. 331/2003 della Corte costituzionale. Quella decisione dichiarò illegittimo un divieto regionale generale e inderogabile di 75 metri da scuole, ospedali, asili e numerosi altri luoghi, perché poteva rendere impossibile una rete completa in territori caratterizzati dalla concentrazione di siti protetti.
Il precedente non comporta che qualsiasi criterio espresso in metri sia automaticamente vietato. Il Consiglio di Stato ha distinto la vecchia previsione, inderogabile e applicata su scala regionale, dalla regola locale di 50 metri, superabile quando necessaria per il servizio.
Resta comunque essenziale la sostanza: una distanza nominalmente derogabile non può essere utilizzata per ottenere lo stesso blocco che la legge vieta nelle aree generalizzate.
L’operatore aveva segnalato che sul medesimo edificio erano già installati apparati di altri gestori. La sola presenza di impianti concorrenti non è stata considerata sufficiente a dimostrare un trattamento discriminatorio.
Sarebbe stato necessario provare che quegli apparati fossero stati autorizzati durante la vigenza dello stesso regolamento e senza le condizioni richieste per la deroga. Potevano infatti essere precedenti alla nuova disciplina oppure essere stati ammessi proprio dopo una dimostrazione tecnica delle esigenze di copertura.
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Il confronto deve quindi riguardare situazioni realmente omogenee: data dell’autorizzazione, norma applicata, caratteristiche dell’impianto, documenti presentati e motivazione della deroga.
Le reti di comunicazione rispondono a un interesse pubblico e la disciplina favorisce procedure rapide e non discriminatorie. Ciò non attribuisce però a ogni operatore un diritto incondizionato a scegliere qualsiasi punto del territorio.
Tutela della salute, ambiente, paesaggio, patrimonio culturale e pianificazione possono imporre condizioni proporzionate. Il problema concorrenziale emerge quando le regole favoriscono senza giustificazione alcuni operatori, impediscono ai nuovi entranti di sviluppare la rete o applicano diversamente condizioni equivalenti.
Nel caso esaminato non era stata fornita la prova di un’applicazione discriminatoria del regolamento. La possibilità di ottenere la deroga tecnica restava inoltre aperta anche al nuovo operatore.
Il Comune dovrebbe individuare con precisione i siti sensibili, motivare la distanza adottata, evitare che le fasce di rispetto si sommino fino a coprire aree estese e disciplinare una procedura di deroga effettiva. La decisione deve confrontarsi con la documentazione radioelettrica e non può limitarsi a richiamare la distanza.
L’operatore deve invece rappresentare l’obiettivo di copertura, confrontare le possibili localizzazioni e spiegare con dati tecnici perché la posizione prescelta sia necessaria. Se lamenta disparità rispetto ad altri impianti, deve ricostruirne autorizzazioni e condizioni in modo verificabile.
Quando il Comune propone un sito alternativo, la sua idoneità va valutata rispetto allo stesso bacino d’utenza. Distanza, quota, morfologia, ostacoli, capacità, collegamenti e disponibilità concreta dell’area possono cambiare radicalmente il risultato.
Una regola comunale sulle antenne non è valida o invalida soltanto perché contiene una distanza. Bisogna osservare quali luoghi protegge, quanta parte del territorio coinvolge, se compromette la rete e se consente di superare il limite quando la necessità tecnica è dimostrata.
La sentenza n. 6527/2026 conferma la legittimità della cautela di 50 metri nel caso esaminato, non introduce una distanza nazionale applicabile a tutti i Comuni. Ogni regolamento deve rispettare l’articolo 8 della Legge 36/2001 e ogni diniego deve essere valutato in base alla disciplina locale, alla reale estensione del limite e alle prove tecniche prodotte.
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