Anche un piccolo condominio senza amministratore e senza un proprio codice fiscale può chiedere gli incentivi del Conto Termico 3.0. Il GSE lo chiarisce nella FAQ pubblicata il 9 ottobre 2026: per presentare la richiesta si può utilizzare il codice fiscale di un condòmino incaricato dall’assemblea.

Il chiarimento riguarda un dubbio concreto per chi vuole migliorare un impianto condiviso: come organizzare la domanda quando il palazzo non ha una gestione professionale? La risposta consente di individuare un referente, ma non elimina i requisiti tecnici dell’intervento né le decisioni che devono essere prese insieme.

Che cosa chiarisce il GSE per i condomìni minimi

La FAQ KB0017901 precisa che il decreto del 7 agosto 2025 e le Regole Operative non escludono i condomìni minimi dall’incentivo. Per la richiesta sul portale è ammesso il codice fiscale del condòmino designato, senza pretendere per questa procedura un identificativo autonomo del condominio.

L’assemblea deve attribuire una delega espressa per gli adempimenti della domanda e indicare il conto corrente destinato a ricevere l’intero contributo riconosciuto. La decisione deve rispettare le formalità richiamate dal GSE, con riferimento agli articoli 1120, secondo comma, e 1136 del Codice civile.

La delega non è una semplice intesa verbale

Dal punto di vista organizzativo, conviene arrivare alla richiesta con una decisione chiara e rintracciabile. Il referente non dovrebbe essere individuato soltanto perché è la persona più disponibile a usare il computer: tutti devono sapere quale intervento viene proposto, chi seguirà la pratica e come sarà gestito il contributo.

Una checklist pratica, da usare come promemoria e non come modello ufficiale di delibera, comprende:

  • identificare l’intervento e il preventivo sul quale si sta decidendo;
  • nominare il condòmino che curerà gli adempimenti della richiesta;
  • formalizzare la delega e l’indicazione del conto di accredito;
  • organizzare un fascicolo condiviso con decisioni, documenti tecnici e giustificativi;
  • stabilire chi seguirà eventuali richieste di integrazione e informerà gli altri proprietari.

Questa organizzazione aiuta a evitare equivoci fra chi firma, chi conserva i documenti e chi controlla l’esito. Non basta invece indicare un codice fiscale per rendere ammissibile un lavoro che non rispetta le regole del Conto Termico.

Quali lavori valutare prima di presentare la domanda

La FAQ risolve il problema del soggetto incaricato, non allarga indistintamente il catalogo dei lavori finanziabili. Il decreto distingue gli interventi per l’efficienza energetica da quelli per la produzione di energia termica rinnovabile.

Per i soggetti privati, il Titolo II riguarda gli edifici dell’ambito terziario; il Titolo III è accessibile anche nell’ambito residenziale. In un piccolo edificio abitativo non bisogna quindi dedurre che qualsiasi cappotto o sostituzione di finestre possa essere finanziato soltanto perché il condominio è ammesso alla procedura.

Il primo confronto utile con il tecnico riguarda la categoria dell’edificio, la tecnologia prevista e le condizioni del lavoro. Per conoscere il funzionamento dell’edificio condiviso può essere utile anche la guida al condominio minimo.

Un esempio di organizzazione della richiesta

Immaginiamo, come esempio ipotetico, un edificio con quattro proprietari che vogliono valutare la sostituzione dell’impianto comune. Prima della decisione, un professionista verifica se la soluzione proposta può accedere al Conto Termico e quali documenti occorrono.

Se i proprietari approvano il progetto secondo le regole applicabili, individuano il referente e formalizzano l’incarico. Il fatto che la pratica sia seguita da una sola persona non significa che il contributo riguardi esclusivamente il suo appartamento: è importante tenere separati il ruolo del delegato e la gestione del lavoro comune.

Domanda e scadenze: che cosa resta da controllare

La richiesta si presenta al GSE attraverso il Portaltermico. Per l’accesso diretto il decreto prevede l’invio entro 90 giorni dalla conclusione dell’intervento, pena la non ammissibilità; la nuova FAQ non proroga questo termine.

Prima di ordinare l’impianto è quindi utile concordare con chi seguirà la pratica anche la raccolta dei documenti e il calendario dell’invio. Il vantaggio del chiarimento è concreto: l’assenza di un amministratore non impedisce, da sola, di organizzare la richiesta. L’esito dipende comunque dall’intervento, dalla documentazione e dalle verifiche GSE.

Fonti e riferimenti