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Il TAR Lazio annulla l’ordine di demolizione di opere per un impianto di biometano: la variante era già stata autorizzata dalla Città metropolitana prima dell’ingiunzione.
Un sopralluogo può rilevare opere difformi dal progetto inizialmente autorizzato. Ma se, prima che venga emesso l’ordine di demolizione, l’autorità competente approva la variante che le comprende, il provvedimento repressivo deve confrontarsi con quel titolo sopravvenuto. È il passaggio decisivo di una sentenza del TAR Lazio su un impianto di biometano: il Municipio ha ordinato la demolizione dopo che la Città metropolitana aveva approvato la modifica progettuale, qualificandola come non sostanziale.
Con la sentenza n. 14730/2026, Sezione Seconda Bis, pubblicata il 9 settembre, il Tribunale ha annullato i provvedimenti impugnati nei limiti spiegati in motivazione. Ha invece respinto la domanda di risarcimento, non accompagnata dalla prova del danno. Il caso non riguarda pannelli fotovoltaici e non stabilisce che qualunque lavoro avviato prima dell’approvazione di una variante sia automaticamente lecito: contano il contenuto dell’autorizzazione e la successione degli atti.
Sommario
L’impianto disponeva di un’Autorizzazione Unica rilasciata dalla Città metropolitana di Roma nel 2022 e già modificata una prima volta. Nel maggio 2025 il proponente ha comunicato una seconda variante. Secondo la ricostruzione della sentenza, indagini geologiche e archeologiche eseguite in attuazione delle prescrizioni avevano reso opportuno ricollocare digestore, vasche, capannoni e accesso all’interno del perimetro autorizzato, su un lotto di circa quattro ettari.
La Città metropolitana ha avviato il confronto con gli enti coinvolti, prospettando fin da giugno la natura non sostanziale della modifica. Il Municipio competente ha espresso un parere contrario sul piano urbanistico-edilizio, considerando la variante essenziale. Durante due sopralluoghi, a giugno e luglio, ha osservato lavori coerenti con il nuovo progetto mentre il procedimento di variante non era ancora concluso: struttura in calcestruzzo del digestore e scavi per le lagune. Ha quindi sospeso i lavori e avviato il procedimento repressivo.
La distinzione fra variante essenziale e non essenziale in corso d’opera dipende dalle modifiche concrete e dalla disciplina applicabile. Nel caso degli impianti energetici, inoltre, la valutazione va letta insieme al procedimento speciale di Autorizzazione Unica, non isolando il solo profilo edilizio comunale.
Il 14 ottobre 2025 la Città metropolitana ha concluso il procedimento approvando la seconda variante. Ha valutato e superato espressamente il parere negativo del Municipio: secondo il provvedimento, la nuova disposizione delle componenti riduceva movimenti di terra e rimodellazioni senza alterare ciclo produttivo, capacità, emissioni, superfici, volumi o parametri urbanistici autorizzati. Solo il 4 novembre 2025 il Municipio ha emesso l’ingiunzione di demolizione e ripristino.
Per il TAR questo ordine era ormai in contrasto con la determinazione finale dell’autorità che aveva rilasciato l’Autorizzazione Unica. Al momento dell’ingiunzione le opere contestate trovavano copertura nella variante approvata. Il dissenso municipale non era stato ignorato: era stato esaminato e superato con motivazione dalla Città metropolitana nell’ambito del procedimento unico. Il Municipio, pur avendo partecipato e potuto esprimere le sue osservazioni, non poteva sostituire con una propria decisione repressiva la valutazione conclusiva dell’autorità competente sulla specifica variante.
La vicenda mostra perché, prima di un ordine di demolizione, occorre confrontare le opere con il titolo edilizio effettivamente vigente, comprese eventuali modifiche approvate. Qui il confronto con il solo progetto del 2022 non descriveva più l’assetto autorizzato al novembre 2025.
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Richiedi informazioni gratisRoma Capitale ha richiamato il fatto che alcune lavorazioni erano in corso o già eseguite quando gli ispettori erano intervenuti, prima del via libera definitivo alla variante. Il TAR non ha trasformato tale dato in una regola generale sulla possibilità di anticipare i lavori. Ha osservato invece che la demolizione non era stata disposta allora: era arrivata mesi dopo i sopralluoghi, quando la variante era stata approvata. Anche l’ordine di sospensione dei lavori previsto dall’articolo 27, comma 3, del Testo unico edilizia ha un’efficacia temporale limitata a 45 giorni, finalizzata a consentire verifiche e tempestive determinazioni.
La sentenza precisa inoltre che il provvedimento della Città metropolitana non aveva inventato a posteriori una diversa qualificazione per rendere assentibili opere prima prive di titolo. Aveva confermato l’impostazione non sostanziale già prospettata durante l’istruttoria, alla quale gli enti erano stati chiamati a partecipare. È una distinzione importante: non ogni autorizzazione successiva cancella qualsiasi problema relativo al momento di esecuzione; in questo giudizio il TAR ha valutato il percorso speciale, il contenuto della variante e il momento in cui è stato adottato l’ordine.
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Il Tribunale ha accolto il motivo principale e assorbito gli altri. Ha ritenuto che il Municipio avesse agito senza il presupposto sostanziale della demolizione e in un ambito nel quale la decisione finale sulle modifiche progettuali spettava alla Città metropolitana, secondo la disciplina regionale applicata nel caso e l’articolo 12 del decreto legislativo 387/2003, nel testo rilevante per il procedimento.
La società aveva chiesto anche un risarcimento. Il TAR lo ha negato perché la richiesta era generica: mancavano allegazioni e prove sull’esistenza, sull’entità e sul nesso causale del danno. Roma Capitale è stata condannata a pagare 2.000 euro di spese di giudizio, oltre accessori e contributo unificato; spese compensate nei confronti degli altri enti.
Chi gestisce una variante dovrebbe tenere insieme progetto originario, elaborati della modifica, cronologia di comunicazioni e sopralluoghi, pareri degli enti e provvedimento finale. La qualificazione “non sostanziale” attribuita dal proponente non basta: va verificata rispetto ai parametri tecnici, ambientali e urbanistico-edilizi e confermata attraverso la procedura competente. Se emerge un dissenso fra amministrazioni, occorre leggere come sia stato affrontato nella decisione conclusiva.
La lezione operativa della pronuncia è circoscritta: un ordine di demolizione non può ignorare una variante già approvata dall’autorità competente prima della sua emissione. Non autorizza ad avviare sistematicamente i lavori in attesa della risposta né sostituisce l’esame dei titoli richiesti in altre regioni o per altri tipi di impianto.
La decisione riguarda l’autorizzazione e la specifica sequenza degli atti di un impianto di biometano. Per altri progetti occorre verificare le regole applicabili alla tecnologia, alla regione e alla data del procedimento.
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