Vivere accanto a un edificio con una copertura in amianto può generare preoccupazione, soprattutto quando una relazione tecnica ne segnala il deterioramento e un ordine comunale di rimozione resta ineseguito. In una situazione del genere, chiedere l’intervento del Ministero sembra una strada per superare lo stallo. Ma il passaggio dal livello locale a quello nazionale non è automatico.

La sentenza n. 235/2026 del TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, Sezione Prima, pubblicata il 5 maggio 2026, affronta proprio questo problema. Il ricorso contro il diniego ministeriale è stato respinto: le verifiche non avevano individuato un danno ambientale, o una sua minaccia imminente, nei termini richiesti dalla disciplina invocata. La possibile problematica igienico-sanitaria locale restava distinta e, se concretamente dimostrata, andava affrontata attraverso le autorità competenti sul territorio.

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La copertura deteriorata e l’ordine comunale rimasto ineseguito

Il ricorrente abitava in un complesso condominiale, in una palazzina adiacente a quella con il tetto in amianto. Secondo la ricostruzione della sentenza, una perizia del 28 maggio 2019 aveva rilevato un danneggiamento della copertura per circa il 10%. Il Comune aveva emesso un’ordinanza per la rimozione, che non era stata eseguita.

Il residente si era quindi rivolto all’allora Ministero della Transizione ecologica, chiedendo verifiche e un intervento per la bonifica del manufatto e dell’area. Il Ministero aveva risposto negativamente il 24 maggio 2022, ritenendo che non fossero rappresentati i presupposti del danno ambientale, o della sua minaccia, necessari per attivare i poteri della Parte VI del decreto legislativo 152/2006.

Il cittadino ha impugnato quel diniego e, con motivi aggiunti, il successivo rigetto dell’opposizione. Ha contestato, tra l’altro, il mancato rispetto dei principi di precauzione e prevenzione, la motivazione e l’istruttoria, chiedendo anche la condanna alla bonifica e il risarcimento dei danni.

Il Ministero aveva chiesto una valutazione all’ISPRA

Il TAR non descrive un’amministrazione rimasta del tutto inattiva sulla segnalazione. Dalla documentazione processuale risultavano approfondimenti istruttori, tra cui il coinvolgimento dell’ISPRA il 31 marzo 2022 per valutare l’eventuale danno ambientale o la sua minaccia imminente.

Nella relazione del 26 aprile 2022, l’Istituto non aveva individuato conseguenze sulle risorse naturali tali da integrare le fattispecie previste dalla disciplina: specie, habitat, acque e terreno. Non erano stati rilevati neppure i requisiti di una minaccia imminente di danno a quelle risorse.

Il Ministero aveva inoltre comunicato i motivi ostativi all’accoglimento della richiesta prima del provvedimento finale. Per il giudice, dagli atti prodotti non emergevano lacune istruttorie o errori nella valutazione tecnica. Il diniego non è stato quindi confermato soltanto perché proveniva da un’autorità nazionale, ma sulla base delle verifiche effettivamente svolte e dei presupposti richiesti.

Danno ambientale e possibile rischio sanitario non sono la stessa questione

Il centro della decisione è il significato giuridico di danno ambientale. L’articolo 300 del Testo unico ambientale fa riferimento a un deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell’utilità che essa assicura. La disciplina individua specifiche risorse e condizioni rilevanti.

L’articolo 304 regola invece le misure di prevenzione quando il danno non si è ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente. Non basta dunque richiamare genericamente la presenza di un materiale pericoloso: occorre verificare se ricorrano i presupposti per utilizzare quel particolare strumento.

Questo non significa che un possibile rischio per la salute debba essere ignorato. Significa che non coincide automaticamente con il danno ambientale necessario per il procedimento ministeriale richiesto nel caso. La norma considera anche determinate contaminazioni del terreno con effetti nocivi sulla salute: la distinzione non è quindi tra una salute sempre estranea all’ambiente e un ambiente separato dalle persone, ma tra i presupposti concretamente accertati e le diverse competenze.

Il deterioramento del 10% non è una soglia generale di sicurezza

La percentuale riportata nella perizia serve a ricostruire questa vicenda, non a stabilire una regola valida per tutte le coperture. Il TAR la esamina insieme alla valutazione dell’ISPRA e alla mancanza dei presupposti del danno ambientale o della sua minaccia imminente.

Non sarebbe corretto ricavare dalla pronuncia che un tetto danneggiato fino al 10% sia sempre sicuro, che non richieda controlli o che non possa giustificare interventi di competenza locale. Allo stesso modo, la decisione non certifica l’assenza di ogni possibile rischio sanitario del manufatto.

Il giudizio riguardava la legittimità del diniego ministeriale. Non sostituisce una valutazione tecnica aggiornata sulle condizioni di una copertura diversa e non fornisce una percentuale utilizzabile dal proprietario per decidere autonomamente se intervenire.

Il ruolo di ASL, uffici competenti e Comune

La sentenza richiama anche una nota dell’ARTA Abruzzo secondo cui eventuali problematiche igienico-sanitarie accertate, legate a manufatti in amianto su un’abitazione, possono essere affrontate dall’Azienda sanitaria locale, incaricata del controllo a tutela della popolazione dal rischio amianto.

Per il Collegio, nel caso esaminato poteva configurarsi una problematica localizzata di carattere igienico-sanitario, purché dimostrata in concreto. Il percorso indicato coinvolge gli organi locali di prevenzione sanitaria, l’ASL, gli uffici competenti e il Comune, anziché il Ministero attraverso i poteri invocati dal ricorrente.

Non è un ordine giudiziale che impone in questa sede alla specifica ASL di eseguire una determinata bonifica. È l’individuazione del livello competente per affrontare il possibile problema sanitario, distinto dalla richiesta ministeriale risultata priva dei necessari presupposti.

Il ritardo locale non trasferisce automaticamente la competenza

La mancata esecuzione dell’ordinanza comunale era la ragione concreta per cui il residente cercava un’altra strada. Il TAR chiarisce però che l’eventuale ritardo degli organi locali non rende automaticamente competente il Ministero.

In altre parole, uno stallo non modifica da solo le condizioni previste dalla legge per attivare un diverso potere. La questione dell’attuazione dell’ordine locale rimane distinta dall’esistenza di un danno ambientale che giustifichi l’intervento nazionale.

Per chi si trova in una situazione simile, è quindi utile tenere separati i documenti relativi allo stato della copertura, le segnalazioni, le risposte ricevute e gli eventuali ordini già adottati. Un professionista può aiutare a individuare il destinatario corretto dei solleciti e a valutare il percorso di tutela appropriato, senza presumere che il ricorso a un’autorità superiore risolva ogni inerzia.

Ricorso respinto, ma nessuna dichiarazione di sicurezza del tetto

Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti, mantenendo fermi gli atti ministeriali contestati. Il dispositivo non dispone una bonifica a carico del Ministero e non riconosce il risarcimento richiesto. Le spese di giudizio sono compensate per la natura e la peculiarità della controversia: non viene pronunciata una condanna di una parte a rimborsare le spese processuali dell’altra.

Resta importante non confondere l’esito della causa con una soluzione materiale del problema. Una copertura da valutare o un ordine locale ineseguito non diventano irrilevanti perché la richiesta al Ministero è stata respinta.

La fase operativa, quando occorre procedere alla rimozione, è un ulteriore piano distinto. Per orientarsi è utile anche la guida al piano di lavoro amianto: cos’è, quando è obbligatorio e come si redige. Il contenzioso sulle competenze non sostituisce le procedure tecniche applicabili all’intervento.

Fonti e riferimenti

I riferimenti normativi sono consultabili nella versione alla data del diniego ministeriale, 24 maggio 2022. Le note tecniche sono descritte nei limiti riportati dalla pronuncia; il suo testo integrale è disponibile nell’allegato riservato agli iscritti.

Allegato riservato
Sentenza n. 235/2026 — copia PDF del testo ufficiale

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