Praino Francesco Andrea
Profilo aziendale
La nomina dell'amministratore è obbligatoria solo se i condòmini sono più
di quattro. Nel caso siano meno di quattro la nomina è facoltativa.
I compiti dell'amministratore sono elencati dall'articolo 1130 del c. C. E sono :
- eseguire le deliberazioni dell'assemblea dei condòmini;
- curare l'osservanza del regolamento di condominio;
- disciplinare l'uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell'interesse comune,
in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a tutti i condòmini;
- riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle
parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni;
- compiere gli atti conservativi dei diritti relativi alle parti comuni dell'edificio;
- alla fine di ogni anno deve rendere conto della sua gestione.
Preciso inoltre di essere un amministratore professionista certificato A.N.Amm.I.
Assocazione nazional-europea amministratori d'immobili.
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