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Martedì 2 Dicembre 2008, ore 16:29
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Normativa Scale
Intera legislazione riguardo alle scale
LEGISLAZIONE PER SCALE


Il DPR 626/94

Il decreto 626 è giuridicamente definito "NORME D'USO" e non "NORME DI COSTRUZIONE". Questo significa che disciplina esclusivamente la maniera corretta di utilizzare le attrezzature da lavoro senza indicare come le stesse debbano essere costruite per essere sicure.

COLLAUDI SCALE E PONTEGGI

Il collaudo delle scale e ponteggi mobili non esiste. Nessuna norma dello Stato prevede o disciplina tali collaudi. Esistono solo delle circolari emanate dall'ENPI ed utilizzate dall'Ente quando effettuava le verifiche periodiche delle scale e dei ponteggi mobili. Queste circolari indicavano delle prove di carico cui sottoporre i prodotti per la verifica. Con l'abolizione dell'ENPI, il servizio è stato demandato alla competenza delle Aziende locali sanitarie o a tecnici abilitati. Questo servizio NON E' OBBLIGATORIO, bensì volontaristico, ed in pratica prestato solo da alcune ALS o Istituti privati che lo effettuano avvalendosi ancora delle sopra citate circolari ex ENPI. L'eventuale collaudo di una scala o di un ponteggio mobile non è mai un collaudo in grado di scagionarle da qualsiasi responsabilità produttore, rivenditore ed utilizzatore, ma solo un attestato soggetto alla personale interpretazione di chi venisse chiamato a valutarne la portata.

ELENCO NORME DI LEGGE ATTUALMENTE IN VIGORE PER LE SCALE:

  • DPR 547/55 art. 18
1. Le scale semplici portatili (a mano) devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni
di impiego, devono essere sufficientemente resistenti nell’insieme e nei singoli elementi e devono
avere dimensioni appropriate al loro uso.
2. Dette scale, se di legno, devono avere i pioli fissati ai montanti mediante incastro.
3. Esse devono inoltre essere provviste di:
a) dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti;
b) ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità
superiori, quando sia necessario per assicurare la stabilita` della scala.
4. Per le scale provviste alle estremità superiori di dispositivi di trattenuta, anche scorrevoli su
guide, non sono richieste le misure di sicurezza indicate nelle lettere a) e b).
  • DPR 547/55 art. 19

1. Quando l’uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento, esse devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona.

  • DPR 547/55 art. 20
1. Per l’uso delle scale portatili composte di due o più elementi innestati (tipo all’italiana o simili),
oltre quanto e` prescritto nel punto
a) dell’art. 18, si devono osservare le seguenti disposizioni:
a) la lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 metri, salvo particolari esigenze, nel
quale caso le estremità superiori dei montanti devono essere assicurate a parti fisse;
b) le scale in opera lunghe più di 8 metri devono essere munite di rompitratta per ridurre la freccia
di inflessione;
c) nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento laterale;
d) durante l’esecuzione dei lavori, una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza
della scala.
  • DPR 547/55 art. 21
1. Le scale doppie non devono superare l’altezza di m. 5 e devono essere provviste di catena di adeguata resistenza o di altro dispositivo che impedisca l’apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.
  • DPR 164/56 art. 8
Le scale a mano devono avere le caratteristiche di resistenza stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.
I pioli devono essere privi di nodi ed incastrati nei montanti, i quali devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; nelle scale lunghe più di 4 metri deve essere applicato anche un tirante intermedio.
E' vietato l'uso di scale che presentino listelli di legno chiodati sui montanti al posto dei pioli rotti. Durante l'uso le scale devono essere sistemate e vincolate. All'uopo, secondo i casi, devono essere adoperati chiodi, graffe in ferro, listelli, tasselli, legature, saettoni, in modo che siano evitati sbandamenti, slittamenti, rovesciamenti, oscillazioni od inflessioni accentuate.
Quando non sia attuabile l'adozione delle misure di cui al precedente comma, le scale devono essere trattenute al piede da altra persona.
La lunghezza delle scale a mano deve essere tale che i montanti sporgano di almeno un metro oltre il piano di accesso, anche ricorrendo al prolungamento di un solo montante, purché fissato con legatura di reggetta o sistemi equivalenti.
Le scale a mano usate per l'accesso ai vari piani dei ponteggi e delle impalcature non devono essere poste l'una in prosecuzione dell'altra.
Le scale che servono a collegare stabilmente due ponti, quando sono sistemate verso la parte esterna del ponte, devono essere provviste sul lato esterno di un corrimano-parapetto.
  • DPR 323/58 art. 3
  • EN 131 1-2 (Solo Bozza, non ancora recepita dallo Stato Italiano)


Prove di collaudo previste dalla norma europea EN 131-2

  • Prova resistenza della scala
La prova deve essere eseguita sull'intera scala completamente sviluppata
  • Prova di flessione laterale della scala
Questa prova deve essere condotta su ogni tronco agibile delle scale a più tronchi
  • Prova di deviazione parti finali
  • Prova di flessione dei pioli
  • Prova di torsione dei pioli
  • Verifica della sicurezza contro l'apertura e delle articolazioni


DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1998 (in Gazz. Uff., 5 maggio 1998).

Riconoscimento di conformità alle vigenti norme di mezzi e sistemi di sicurezza relativi alla costruzione e all'impiego di ponti su ruote a torre, GU050598.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA SANITA' IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 28, lettera a), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dall'art. 14 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, concernente il riconoscimento di conformità alle vigenti norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, recante "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni" e, in particolare il quarto comma dell'art. 52 che prescrive che i ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani;

Vista la norma tecnica UNI HD 1004 "Torri mobili da lavoro (ponteggi mobili) costituite da elementi prefabbricati - materiali, componenti, dimensioni, carichi di progetto e requisiti di sicurezza -";

Constatato che attualmente, in alternativa ai requisiti prescritti dall'articolo sopraccitato, esiste una norma tecnica specifica che garantisce un'analoga sicurezza nella costruzione e nell'impiego di ponti su ruote a torre;

Ravvisata l'opportunità di procedere al riconoscimento di conformità alle vigenti norme di mezzi e sistemi di sicurezza relativi alla costruzione e all'impiego di ponti su ruote a torre;

Sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro;

Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, di attuazione della direttiva 83/189/CEE relativa alla procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e successive modifiche e integrazioni;

Attuata la procedura di consultazione della Commissione dell'Unione europea e degli Stati membri ai sensi della direttiva 83/189/CEE modificata dalla direttiva 94/10/CEE.

Decreta:

Art. 1.

1. E' riconosciuta la conformità alle vigenti norme, ai sensi dell'art. 28, lettera a), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dall'art. 14, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, di ponti su ruote a torre alle seguenti condizioni:

a) il ponte su ruote a torre sia costruito conformemente alla norma tecnica UNI HD 1004;

b) il costruttore fornisca la certificazione del superamento delle prove di carico e di rigidità, di cui all'appendice A e B delle norme tecniche citate, emessa da un laboratorio ufficiale. Per laboratori ufficiali si intendono:

laboratorio dell'ISPESL;

laboratori delle università e dei politecnici dello Stato;

laboratori degli istituti tecnici di Stato, riconosciuti ai sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086;

laboratori autorizzati con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità;

laboratori dei paesi membri dell'Unione europea o dei Paesi aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo riconosciuti dai rispettivi Stati;

c) l'altezza del ponte su ruote non superi 12 m se utilizzato all'interno di edifici e 8 m se utilizzato all'esterno di edifici;

d) per i ponti su ruote utilizzati all'esterno degli edifici sia realizzato, ove possibile, un fissagio all'edificio o altra struttura;

e) per il montaggio, uso e smontaggio del ponte su ruote siano seguite le istruzioni indicate nell'appendice C della norma tecnica UNI HD 1004.

Art. 2.

1. L'attrezzatura di cui all'art. 1 è riconosciuta ed ammessa se legalmente fabbricata o commercializzata in altro Paese membro dell'Unione europea o nei Paesi aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, in modo da garantire un livello di sicurezza equivalente a quello garantito sulla base delle disposizioni,. specifiche tecniche e standard previsti dalla normativa italiana in materia.

 


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