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Martedì 2 Dicembre 2008, ore 13:25
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legge DPR 547 55 per le Scale

La legge di riferimento principale per le scale


CAPO II

Art. 16 - Scale fisse e gradini

Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, devono essere costruite e mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza. I gradini devono avere pedata e alzata dimensionate a regola d´arte e larghezza adeguata alle esigenze del transito.

Dette scale ed i relativi pianerottoli devono essere provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale o di altra difesa equivalente. Le rampe delimitate da due pareti devono essere munite di almeno un corrimano.

Art. 17 - Scale a pioli

Le scale a pioli di altezza superiore a m. 5, fissate su pareti o incastellature verticali o aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, devono essere provviste, a partire da m. 2,50 dal pavimento o dai ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l´esterno.

La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di cm. 60.
I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata.
Quando l´applicazione della gabbia alle scale costituisca intralcio all´esercizio o presenti notevoli difficoltà costruttive, devono essere adottate, in luogo della gabbia, altre misure di sicurezza atte ad evitare la caduta delle persone per un tratto superiore ad un metro.

CAPO III


(Scale e ponti sospesi)

Art. 18 - Scale semplici portatili

Le scale semplici portatili (a mano) devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, devono essere sufficientemente resistenti nell´insieme e nei singoli elementi e devono avere dimensioni appropriate al loro uso.
Dette scale, se di legno, devono avere i pioli fissati ai montanti mediante incastro.

Esse devono inoltre essere provviste di:

a) dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti;
b) ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori, quando sia necessario per assicurare la stabilità della scala.

Per le scale provviste alle estremità superiori di dispositivi di trattenuta, anche scorrevoli su guide, non sono richieste le misure di sicurezza indicate nelle lettere a) e b).

Art. 19

Quando l´uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento, esse devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona

Art. 20 - Scale ad elementi innestati

Per l´uso delle scale portatili composte di due o più elementi innestati (tipo all´italiana o simili), oltre quanto è prescritto nel punto a) dell´art. 18, si devono osservare le seguenti disposizioni:

a) la lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 metri, salvo particolari esigenze, nel qual caso le estremità superiori dei montanti devono essere assicurate a parti fisse;
b) le scale in opera lunghe più di 8 metri devono essere munite di rompitratta per ridurre la freccia di inflessione;
c) nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento laterale;
d) durante l´esecuzione dei lavori, una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza della scala

Art. 21 - Scale doppie

Le scale doppie non devono superare l´altezza di m. 5 e devono essere provviste di catena di adeguata resistenza o di altro dispositivo che impedisca l´apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.

Art. 22 - Scale aeree e ponti mobili sviluppabili

Le scale aeree ad inclinazione variabile, montate su carro e comunque azionate, devono essere munite di dispositivi indicatori per la messa a livello del carro e per la elevazione massima e minima della volata, nonchè di calzatoie o di altri dispositivi per assicurare in ogni caso la stabilità del carro.
Dette scale devono essere provviste di targa indicante il nome del costruttore, il luogo e l´anno di costruzione e la portata massima.

Art. 23 - Ponti e sedie sospesi

I ponti sospesi ed i sostegni a sedia devono, sia per le caratteristiche costruttive che per le modalità di montaggio e di uso, presentare sufficienti garanzie di resistenza.
Qualora trattisi di ponti e sedie mobili meccanici, il movimento verticale deve essere effettuato esclusivamente mediante argani a discesa autofrenante.
I ponti devono essere provvisti di parapetto normale completo di fermo al piede, ed i sostegni a sedia devono essere sospesi in modo che ne sia assicurata la stabilità ed essere provvisti di cinghie o di altri mezzi di trattenuta che impediscano la caduta del lavoratore.

Art. 24 - Utensili a mano

Durante il lavoro su scale o in luoghi sopraelevati, gli utensili, nel tempo in cui non sono adoperati, devono essere tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta

Art. 25 - Verifiche Le scale aeree ad inclinazione variabile, i ponti sviluppabili su carro e i ponti sospesi muniti di argano devono essere collaudati e sottoposti a verifiche annuali per accertarne lo stato di efficienza in relazione alla sicurezza.



A questa importantissima legge bisogna bisogna affiancare le norme Europee UNI EN 131 1-2 che già da diverso tempo sono entrate come riferimenti normativi.
La normativa EN 131 – 1 dice che il prodotto immesso sul commercio da una azienda è da esso autocertificato e corrisponde alle normative di legge. Per questo motivo le prove per vedere se il prodotto rispecchia le normative son state fatte nei laboratori privati delle aziende.

Nel caso che le norme siano EN 131 1-2, vuole dire che le prove sono state fatte anche da azienda esterna come ad Esempio il Politecnico di Milano che è autorizzato a certificare quanto da lei sottoposto a prove.

Quali sono le prove che deve superare una scala per essere a normativa di legge?

Con la pubblicazione del Decreto Ministeriale del 23/03/2000 relativo al RICONOSCIMENTO DI CONFORMITA’ ALLE VIGENTI NORME DI MEZZI E SISTEMI DI SICUREZZA RELATIVI ALLA COSTRUZIONE ED ALL’IMPIEGO DI SCALE PORTATILI è stata eliminata una evidente lacuna nella legislazione italiana.

Fino ad oggi, infatti, l’unico riferimento normativo sulla produzione di scale è stato il D.P.R. 547/55 che, come ben noto, non specifica quali siano le caratteristiche tecnico produttive delle stesse, non definisce quali siano le prove strutturali da effettuare e non prevedere la possibilità di collaudo, tramite enti abilitati, per certificarne la rispondenza alla norma di riferimento.

Per effetto di questo decreto, i produttori che decidono di realizzare scale in base alle norme EN 131 devono far certificare il loro prodotto da uno degli enti abilitati. L’associazione dei costruttori di scale italiani ha deciso di utilizzare il Politecnico di Milano ed una procedura che determina l’autorizzazione ad utilizzare il “Marchio ACAL EN 131”, garantendo al consumatore il rispetto delle norme costruttive europee nonché la qualità e la sicurezza del prodotto.

Con questo non si vuole affermare che i costruttori sprovvisti di questo marchio necessariamente non rispettino la regolamentazione citata ma certamente manca per il consumatore la garanzia di un duplice controllo di terzi, rispetto alla produzione rispettata sul mercato, quello del Politecnico di Milano e quello della Associazione Costruttori Attrezzature da lavoro, trabattelli, ponti mobili e scale.

Ci teniamo comunque a precisare che il decreto stesso stabilisce che il D.P.R. 547/55 è una norma tecnica specifica che, rispetto alla norma EN 131, garantisce una analoga sicurezza nella costruzione e nell’impiego di scale portatili.

Resta evidente, dunque, che non vi è stata per il D.P.R. 547/55 né l’aggiornamento né la modifica; esse è regolarmente in vigore, funge da norma italiana parificata a quella europea e rappresenta dunque un’alternativa della quale i costruttori possono avvalersi a tutti gli effetti di legge.

I vantaggi del rispetto della EN 131 garantito dal “ Marchio ACAL EN 131”, sono evidentemente tutti a favore del consumatore, in quanto solo in questo modo chi utilizza lo strumento di lavoro può avere la certezza della sicurezza dello stesso.

Consulenza tecnica a cura de Il Centro Scale - Scale

 

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