Normative per le Funi Le Direttive CEE e DPR 673
DIRETTIVE CEE E DPR 673
Le funi vengono fornite con certificato di fabbrica in accordo a:
*DPR 673 del 21luglio 1982, direttive CEE 73/361 e 76/43 4.
*DPR 459 del 24 luglio 1996, direttive CEE 89/392, 91/368, 93/44 e 93/68.
Marcature: in accordo ai DPR ed alle direttive CEE sopra evidenziate, le funi riportano ad un capo, solidamente fissato a mezzo di tubetto termoretraibile, il codice di rintracciabilità contenente tutti i dati necessari per l'identificazione del relativo attestato "CE" di conformità.
Inoltre onde permettere la precisa identificazione delle nostre funi in ogni momento o situazione, all'interno del cavo è presente un contrassegno continuo inamovibile il cui fac simile è di seguito riportato:
COLLAUDO DELLE FUNI Possiamo fornire un certificato di un Istituto di Classifica (Registro Italiano Navale, American Bureau of Shipping, Lloyd's Register, ecc.) chiedendo che un funzionario dell'istituto assista ad una prova di rottura della fune effettuata su macchine di trazione presso i nostri laboratori. A richiesta possiamo effettuare prove non distruttive (magnetoscopia, ultrasuoni, liquidi penetranti, durezza, ecc.) su tutti gli accessori delle funi, con rilascio di relativi certificati.
SICUREZZA NEL SOLLEVAMENTO PRESCRIZIONI DI LEGGE
DIRETTIVA MACCHINE DPR 459-96 Con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 459 del 24 luglio 1996, concernente l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, relative alle macchine, il coefficiente di sicurezza delle funi impiegate nel sollevamento diventa 5. Di fatto però, il decreto sopra menzionato, non abroga quelli già in vigore che, per tale motivo vengono modificati da regola tecnica a norma volontaria, a condizione che i coefficienti in essi contenuti non siano inferiori a quelli indicati nella direttiva CEE.
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